Ordinanza Corte Costituzionale 18 febbraio 2011, n. 54
Giustizia amministrativa - Controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Questione già dichiarata non fondata e, successivamente, manifestamente infondata
Le questioni meramente patrimoniali nascenti da rapporti obbligatori in cui la P.a. non agisce come “autorità” non rientrano nella giurisdizione esclusiva di Tar e Consiglio di Stato sulla gestione dei rifiuti.
A ricordarlo è la Corte Costituzionale (ordinanza 54/2011) che ha confermato l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 4 del Dl 90/2008 — il quale affida in via esclusiva ai Giudici amministrativi le controversie in materia di gestione rifiuti nel territorio campano – limitandone l’applicabilità ai comportamenti della P.a “costituenti espressione di un potere amministrativo” (ex sentenza 35/2010).
Interpretazione confermata dal recente Dlgs 104/2010 di riordino del processo amministrativo, che ha abrogato l’articolo 4 del Dl 90/2008, riproponendone il contenuto integrato dalla specificazione che al fine del riparto di giurisdizione il comportamento della P.a. deve essere riconducibile, “anche mediatamente”, all’esercizio di un potere pubblico.
Corte Costituzionale
Ordinanza 18 febbraio 2011, n. 54
(Gu 23 febbraio 2011 n. 9)
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