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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 1° aprile 2011, n. 2012

Raccolta e trattamento rifiuti da depurazione - Dlgs 152/2006 - Fanghi di depurazione - Applicabilità articolo 23-bis Dl 112/2008  - Servizio pubblico locale - Natura - Non rientra

La raccolta e il trattamento dei fanghi di depurazione si configura quale attività strumentale all’erogazione del servizio idrico integrato, pertanto esclusa dai divieti stabiliti dall’articolo 23-bis del Dl 112/2008.
Secondo il Consiglio di Stato (sentenza 2012/2011), lo smaltimento dei fanghi di depurazione non rientra nella definizione di “servizio idrico integrato” del Dlgs 152/2006 ma rimane soggetto alla disciplina propria dei rifiuti speciali, con ciò escludendosi la natura di “servizio pubblico locale”.
Il CdS ha così rigettato la richiesta di annullamento di una procedura aperta di aggiudicazione della gestione dei rifiuti di depurazione, per violazione dell’articolo 23-bis del Dl 112/2008 in materia di “servizi pubblici locali di rilevanza economica”.
La natura di servizio pubblico locale, ricorda il CdS, va accordata alle attività destinate a rendere un’utilità immediatamente percepibile all’utenza, che ne sopporta i costi direttamente, con assunzione del rischio d’impresa da parte del gestore.

Consiglio di Stato

Sentenza 1° aprile 2011, n. 2012