Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Ippc / Aia
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustizia Ue 26 maggio 2011, cause C-165/09, C-166/09 e C-167/09

Impianti industriali - Autorizzazioni ambientali - Obbligo per gli Stati membri di subordinare il rilascio al rispetto dei limiti di emissione della direttiva 2001/81/Ce - Non sussiste

Gli Stati membri non sono obbligati a inserire nelle proprie condizioni di autorizzazione di impianti industriali il rispetto dei limiti di emissione nazionali si SO2 e NOx ex direttiva 2001/81/Ce.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue nella sentenza 26 maggio 2011, procedimenti uniti da C-165/09 a C-167/09 rispondendo alla questione pregiudiziale di una Corte olandese. L’articolo 9 della direttiva 2008/1/Ce (direttiva “Ippc”) va interpretato nel senso che gli Stati membri nel rilasciare le autorizzazioni ambientali alla costruzione di impianti industriali (nella specie, una centrale elettrica) non sono obbligati a porre come condizione il rispetto dei limiti di emissione nazionali di SO2 e NOx fissati dalla direttiva 2001/81/Ce.
Resta fermo però l’obbligo per gli Stati membri ai sensi della direttiva 2001/81/Ce di adottare e prevedere misure per la riduzione delle emissioni, specie degli inquinanti citati, a quantitativi fissati dalla direttiva in parola.

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 26 maggio 2011

(Guue 16 luglio 2011 n. C 211)

Ambiente - Direttiva 2008/1/Ce - Autorizzazione per la costruzione e la gestione di una centrale elettrica – Direttiva 2001/81/Ce – Limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici - Potere degli Stati membri durante il periodo transitorio - Effetto diretto