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Aria
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 25 maggio 2017, n. 26339

Aria - Emissioni da attività autorizzata - Mancato superamento delle soglie di legge - Configurabilità del reato ex articolo 674 del Codice penale - Insussistenza - Emissioni offensive - Rilevanza eventuale ai soli fini civilistici e non penali - Articolo 844, Codice civile

Il reato dell'articolo 674, Codice penale sulle emissioni moleste non si configura se le emissioni provengono da attività autorizzata e rimangono nei limiti legali, pur essendo potenzialmente offensive.
La Cassazione nella sentenza 25 maggio 2017, n. 26339 ha ribadito con forza il consolidato principio di "legalità formale" in ordine all'applicazione dell'articolo 674, C.p. annullando senza rinvio la sentenza con la quale un imprenditore delle Marche era stato condannato per le emissioni moleste intollerabili provenienti dalla sua attività autorizzata con autorizzazione integrata ambientale (Aia) nonostante non fosse stato provato il superamento delle soglie di legge.
Per i Supremi Giudici, se l'attività è regolarmente autorizzata o prevista da atti normativi speciali e le emissioni siano entro i limiti previsti da leggi di settore o provvedimenti amministrativi (come una autorizzazione Aia) il reato penale non sussiste. Tuttalpiù saranno eventualmente applicabili le disposizioni civilistiche ex articolo 844, Codice civile. Peraltro anche se la Sezione prima della Suprema Corte ha affermato come "consolidato" tale principio, in realtà esso non è pacifico in Cassazione, (contra, Cassazione, Sezione 3, 15734/2009 e da ultimo Sezione 3, 31 agosto 2016, n. 35854).

Corte di Cassazione

Sentenza 25 maggio 2017, n. 26339