Sentenza Consiglio di Stato 1° settembre 2011, n. 4901
Servizio idrico integrato - Convenzione di cooperazione per l'adesione - Possibilità per il Comune di non approvazione - Sussiste
Il Comune può non approvare la convenzione di cooperazione per aderire alla gestione del servizio idrico integrato. Lo ha ricordato il Consiglio di Stato nella sentenza 1° settembre 2011, n. 4901.
I Supremi Giudici amministrativi, riformando la decisione del Tar, hanno ritenuto legittima la delibera comunale che non aveva approvato la convenzione di cooperazione preparata dall'Ato (Autorità d'ambito) per aderire alla gestione del servizio idrico integrato. Per il Consiglio di Stato se la convenzione è sottoposta al potere di approvazione dei Consigli comunali, evidentemente la stessa può essere approvata come può non essere approvata.
Non vi è alcuna ragione giuridica, a legge vigente per cui i Comuni siano obbligati ad approvare in ogni caso la convenzione, altrimenti non ci sarebbe motivo di sottoporre la convenzione all'approvazione del Consiglio comunale. Chiaramente la non approvazione va fondata su concreti presupposti, come nel caso di specie.
Consiglio di Stato
Sentenza 1° settembre 2011, n. 4901
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