Sentenza Corte di Cassazione 11 luglio 2011, n. 15156
Sicurezza sul lavoro - Malattie - Decesso del lavoratore - Amianto - Responsabilità datore di lavoro - articolo 2087 Codice civile - Risarcimento del danno biologico
Sono sufficienti i diffusi allarmi della scienza medica sui rischi connessi a determinate attività lavorative ad obbligare l’imprenditore a proporzionali misure per la tutela dei lavoratori esposti.
A misurare la portata dello storico articolo 2087 del Codice civile, norma generale di chiusura del sistema antinfortunistico nazionale, è la Corte di Cassazione, che con sentenza 11 luglio 2011 n. 15156 ha sottolineato come la responsabilità del datore di lavoro non è dalla citata norma limitata alla violazione di norme d’esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma va estesa alla mancata adozione da parte del medesimo soggetto di tutte le cautele che in funzione della loro diffusione e della conoscibilità vanno attuate per la tutela della integrità psicofisica dei lavoratori.
Tra tali cautele, sottolinea la Corte, vanno quindi apprestate quelle suggerite dalla scienza medica in relazione a situazioni non occasionate da congiunture sporadiche e transitorie.
Corte di Cassazione
Sentenza 11 luglio 2011, n. 15156
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