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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 12 novembre 2019, n. 45935

Sicurezza sul lavoro – Esposizione ad amianto e conseguente sviluppo di malattia – Inosservanza delle misure preventive dai rischi (N.d.R.: senza soluzione di continuità, attualmente previste dagli articoli 246 e seguenti del Dlgs 81/2008) – Omessa vigilanza su uso dispositivi di protezione individuale (Dpi) - Inadeguata efficienza o manutenzione impianti di captazione delle polveri - Reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro ex articolo 437 del Codice penale – Sussistenza – Decorrenza del termine di prescrizione del reato dall’inizio dell’esposizione all’agente nocivo – Sussistenza - Consapevolezza che dall’omissione (installazione impianti aerazione e messa a disposizione dei lavoratori di maschere respiratorie o altri dispositivi)  può conseguire malattia-infortunio – Sufficienza ai fini dell’addebitamento della condotta – - Sussistenza - Individuazione responsabile mancata adozione Dpi – Mansioni in concreto disimpegnate – Rilevanza – Deduzione della sussistenza dei poteri connessi al ruolo dall’esercizio in concreto delle mansioni dirigenziali (N.d.R.: articolo 299, Dlgs 81/2008)   - Sussistenza - Condizioni ambiente di lavoro (polluzioni di fibre di amianto tali da realizzare una esposizione dei lavoratori alle stesse) nel periodo di dirigenza - Rilevanza

L'infortunio dei lavoratori esposti all’amianto a causa di rimozione od omissione dolosa di cautele integra il reato aggravato ex articolo 437 del Codice penale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza del 12 novembre 2019, n. 45935 in merito alla responsabilità dirigenziale ex comma 2 dell'articolo 437 del C.p., in relazione alle attività svolte in uno stabilimento siderurgico in cui i lavoratori erano stati esposti all'inalazione di fibre di amianto con l'omissione degli impianti di areazione e in mancanza di maschere respiratorie o di altri dispositivi di protezione. Accertato come evento aggravatore del reato l'infortunio (sub specie di malattia-infortunio), ovvero mesotelioma asbesto-correlato, per la Cassazione la decorrenza del termine di prescrizione del reato coincide con un tempo prossimo all'inizio dell'esposizione all’agente nocivo. Correttamente i giudici tarantini hanno dunque individuato come dies a quo il termine più risalente tra il momento in cui l'imputato (ritenuto responsabile ex Dlgs 81/2008 avendo esercitato in concreto le mansioni dirigenziali) ha cessato la posizione di garanzia e la data di cessazione dell'attività lavorativa delle vittime ammalatesi. Per la sentenza non rileva la consapevolezza che le condizioni dell'ambiente di lavoro (polluzioni di fibre di amianto in mancanza di adeguati dpi) comportasse il rischio di contrarre la malattia mortale, essendo sufficiente la consapevolezza che dall'omissione potesse conseguire una malattia-infortunio come l'asbestosi causata dall'inalazione delle fibre di amianto. (TG)

Corte di Cassazione

Sentenza 12 novembre 2019, n. 45935