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Rifiuti
Giurisprudenza

Ordinanza Corte Costituzionale 21 ottobre 2011, n. 276

Rifiuti - Vinacce esauste - Classificazione come sottoprodotti - Introduzione di una presunzione assoluta di esclusione dalla categoria dei rifiuti - Non sussiste

In Italia non vige alcuna “presunzione assoluta” di esclusione delle vinacce esauste dall’applicazione delle norme in materia di gestione rifiuti, che diventano sottoprodotti solo nel rispetto dei requisiti generali sanciti dal “Codice ambientale”.
Lo si evince dalle motivazioni con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del Dl n. 171/2008, con il quale il Legislatore ha stabilito che sono da considerarsi sottoprodotti – e quindi non rifiuti — le vinacce esauste da vinificazione destinate alla combustione nel rispetto della Parte V del Dlgs 152/2006 (Inquinamento atmosferico), previo trattamento di tipo fisico.
La questione di costituzionalità è stata però bocciata in virtù della mancata considerazione da parte del Giudice remittente del mutato quadro normativo, e cioè del Dlgs 205/2010 che ha recepito la disciplina Ue in materia di sottoprodotti, e del Dlgs 128/2010 che ha introdotto un richiamo puntuale alla stessa nella Parte V del Dlgs 152/2006. Da qui la manifesta inammissibilità.

Corte Costituzionale

Ordinanza 21 ottobre 2011, n. 276

(Gu 26 ottobre 2011 n. 45)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Ambiente - Rifiuti - Vinacce esauste - Classificazione come sottoprodotti - Introduzione di una presunzione assoluta di esclusione dalla categoria dei rifiuti - Asserito contrasto con la disciplina comunitaria e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea - Questione carente di motivazione sulla rilevanza in relazione al sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Manifesta inammissibilità. - Dl 3 novembre 2008, n. 171 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 2008, n. 205), art. 2-bis. - Costituzione, artt. 11 e 117, primo comma; direttiva 5 aprile 2006, n. 2006/12/Ce.