Ordinanza Corte Costituzionale 21 ottobre 2011, n. 276
Rifiuti - Vinacce esauste - Classificazione come sottoprodotti - Introduzione di una presunzione assoluta di esclusione dalla categoria dei rifiuti - Non sussiste
In Italia non vige alcuna “presunzione assoluta” di esclusione delle vinacce esauste dall’applicazione delle norme in materia di gestione rifiuti, che diventano sottoprodotti solo nel rispetto dei requisiti generali sanciti dal “Codice ambientale”.
Lo si evince dalle motivazioni con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del Dl n. 171/2008, con il quale il Legislatore ha stabilito che sono da considerarsi sottoprodotti – e quindi non rifiuti — le vinacce esauste da vinificazione destinate alla combustione nel rispetto della Parte V del Dlgs 152/2006 (Inquinamento atmosferico), previo trattamento di tipo fisico.
La questione di costituzionalità è stata però bocciata in virtù della mancata considerazione da parte del Giudice remittente del mutato quadro normativo, e cioè del Dlgs 205/2010 che ha recepito la disciplina Ue in materia di sottoprodotti, e del Dlgs 128/2010 che ha introdotto un richiamo puntuale alla stessa nella Parte V del Dlgs 152/2006. Da qui la manifesta inammissibilità.
Corte Costituzionale
Ordinanza 21 ottobre 2011, n. 276
(Gu 26 ottobre 2011 n. 45)
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