Sentenza Corte di Cassazione 17 novembre 2011, n. 42394
Rifiuti - Dlgs 152/2006 - Rifiuti pericolosi - Rifiuti ospedalieri - Scaglie d'argento - Natura - Mps - Non sussiste
Il processo di evaporazione di liquido dall'argento per rendere il metallo più puro e quindi di maggior valore commerciale deve essere effettuato secondo le modalità prescitte dall'autorizzazione; diversamente costituisce reato.
Secondo la Cassazione, infatti (sentenza 17 novembre 2011, n. 42394), i nitrati d'argento derivanti dalla termocombustione dell'argento medesimo, di origine ospedaliera in quanto provenienti da liquidi di fissaggio radiografici, sono senz'altro rifiuti pericolosi allo stato liquido (Cer 9,01,04* e 9,01,01*) e pertanto debbono essere trattati secondo quanto previsto dal Dm 161/2002.
È altresì impossibile qualificare tali materiali come materia prima secondaria, dato che per il loro successivo utilizzo è necessario procedere ad un trattamento (la termocombustione predetta) che, nel caso di specie, non era stato autorizzato.
Corte di Cassazione
Sentenza 17 novembre 2011, n. 42394
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: