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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 13 settembre 2018, n. 40687

Rifiuti - Qualificazione come tali di sostanze ed oggetti - Requisiti di cui alla definizione ex articolo 183, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006 - Volontà o obbligo di disfarsi - Valutazione della condotta in termini oggettivi fondata su dati quali origine, caratteristiche, condizioni dei beni, necessità di successive attività di gestione - Rilevanza ai fini della qualificazione come rifiuti - Sussistenza Valutazioni personali del produttore o detentore - Riutilizzabilità economica e/o cessione a titolo oneroso delle sostanze ed oggetti - Rilevanza ai fini della esclusione della qualificazione come rifiuti - Insussistenza

La sussistenza di volontà o obbligo di disfarsi di sostanze ed oggetti che vale a qualificarli come rifiuti ex Dlgs 152/2006 è desumibile da dati oggettivi, come le condizioni di deposito e la necessità di operazioni di recupero.
Deve invece ritenersi irrilevante, ha ricordato con sentenza 13 settembre 2018 n. 40687 la Corte di Cassazione in linea con il consolidato solco giurisprudenziale comunitario e nazionale, ogni valutazione soggettiva sulla qualificazione o meno come rifiuti degli oggetti, quale quella basata su parametri personali di presunta utilità o quella fondata sul valore economico degli stessi.
Così come, ha sottolineato il Giudice di legittimità confermando la pronuncia di un Tribunale toscano, la qualifica di rifiuto non viene meno sulla base della sussistenza di un accordo di cessione a terzi degli stessi beni ed oggetti, anche a titolo oneroso.
Tra gli elementi oggettivi rivelatori dell’intenzione del disfarsi ex articolo 183 del Codice ambientale, emerge dalla sentenza vertente su un cumulo di rifiuti misti (pericolosi e non) presente all’interno di un’area aziendale, vi è quello del deposito di materiali che hanno già esaurito la loro principale utilità. Le stesse condizioni in cui versano le suddette sostanze ed oggetti possono essere altresì indice della necessità di ricorrere a specifiche attività di gestione, come il recupero, proprie (appunto) dei rifiuti.

Corte di Cassazione

Sentenza 13 settembre 2018, n. 40687