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Cambiamenti climatici
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustizia Ue 21 dicembre 2011, causa C-366/10

Emission trading - Direttiva 2008/101/Ce - Inclusione delle attività di trasporto aereo - Contrasto con accordi internazionali - Non sussiste (Testo in inglese)

L’applicazione del sistema di scambio delle quote di emissioni ai trasporti aerei non viola né i principi di diritto internazionale consuetudinario, né l’Accordo “open skies”.
È quanto stabilito dalla sentenza 21 dicembre 2011 (causa C-366/10) della Corte di Giustizia Ue, con la quale il Giudice europeo ha confermato la validità della direttiva 2008/101/Ce che ha incluso le attività di trasporto aereo nel sistema di scambio delle quote di emissioni di CO2, a partire dal 1° gennaio 2012.
Per la Cge tale provvedimento non viola né il principio di territorialità né il principio di sovranità degli Stati terzi, dal momento che riguarda gli operatori soltanto quando i loro aeromobili si trovano fisicamente nel territorio di uno degli Stati Ue, e non viola neanche l’obbligo di esentare il carburante da dazi e tasse in violazione dell’Accordo “open skies” (firmato dalla Comunità europea e dagli Usa), senza discriminare allo stesso tempo in alcun modo gli operatori americani rispetto a quelli europei.

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 21 dicembre 2011, causa C-366/10

(Guue 18 febbraio 2012 n. C 49)

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Direttiva 2003/87/Ce - Sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra - Direttiva 2008/101/Ce - Inclusione delle attività di trasporto aereo in tale sistema - Validità - Convenzione di Chicago - Protocollo di Kyoto - Accordo sui trasporti aerei Ue/Stati Uniti - Principi di diritto internazionale consuetudinario - Effetti giuridici - Invocabilità - Extraterritorialità del diritto dell'Unione - Nozioni di "onere" e di "tassa