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Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 22 ottobre 2012, n. 5393

Appalti - Bandi - Clausole di esclusione - Interpretazione - Strettamente letterale - Necessità

L'interpretazione prevalente delle clausole di esclusione da una gara pubblica (Dlgs 163/2006) poste dalla legge o dal bando dev'essere quella letterale, con esclusione quindi estensione analogica del significato.
Il Consiglio di Stato (sentenza 22 ottobre 2012 n. 5393) ha ribadito un consolidato orientamento giurisprudenziale rigettando la richiesta di esclusione da una gara di un'impresa che non aveva indicato i nomi di tutti gli amministratori, anche di quelli cessati nel triennio precedente alla gara. Il ricorrente lamentava che questo obbligo di indicazione era previsto dalla lex specialis del bando di gara. Per i Giudici invece, il tenore letterale del bando evidenziava che la sanzione dell'esclusione dalla gara c'era solo per la mancata indicazione delle condanne penali riportate dagli amministratori, non per la violazione dell'obbligo di indicazione degli amministratori presenti e passati. Una estensione analogica della sanzione di esclusione va esclusa.
Il Supremo Collegio ha ribadito, ai sensi dei principi costituzionali (articolo 41) e comunitari di tutela della concorrenza, la necessità della prevalenza di un'interpretazione letterale delle clausole di esclusione poste dalle legge generale o da quella speciale del bando di gara, restando preclusa ogni forma di estensione analogica diretta a evidenziare significati impliciti, che rischierebbe di vulnerare l'affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l'esigenza della più ampia partecipazione

Consiglio di Stato

Sentenza 22 ottobre 2012, n. 5393