Sentenza Consiglio di Stato, 18 gennaio 2017, n. 194
Appalti - Mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendale - Esclusione automatica dalla gara - Mera violazione formale - Mancato “soccorso istruttorio” ex articolo 38, Dlgs 163/2006 - Illegittimità dell'esclusione dalla gara - Sussistenza
Non si può escludere da una gara (bandita prima del nuovo Codice appalti) un’Impresa che non ha indicato i costi di sicurezza, se non dopo averla invitata a regolarizzare l’offerta, attraverso il “soccorso istruttorio”.
Con sentenza 18 gennaio 2017, n. 194 il Consiglio di Stato ha confermato la posizione per cui per le gare bandite anteriormente all’entrata in vigore del nuovo Codice appalti (Dlgs 50/2016), nelle ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara, e non sia in contestazione che dal punto di vista formale, l’esclusione del concorrente non può essere disposta, se non dopo averlo invitato a regolarizzare l’offerta (“soccorso istruttorio”).
I Giudici amministrativi si sono così conformati a quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 27 luglio 2016, n. 19 e nell’ordinanza della Corte di Giustizia Ue 10 novembre 2016, n. C-140/16, C-697/15, e C-162/16.
Consiglio di Stato
Sentenza 18 gennaio 2017, n. 194
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