Conclusioni Avvocato generale Ue 8 novembre 2012, causa C-420/11
Ambiente – Direttiva 85/337/Cee – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Autorizzazione di un progetto senza Via – Scopi della Via di determinati progetti pubblici e privati – Inclusione della tutela dei singoli contro perdite di valore
La realizzazione di progetti in violazione della direttiva Via (85/337/Ce, ora direttiva 2011/92) non comporta l'obbligo dello Stato membro di risarcire il danno al singolo interessato, se non qualora egli non sia stato adeguatamente e per tempo informato dei possibili effetti di tale progetto sull'ambiente.
Così ha concluso l'Avvocatura generale della Corte di Giustizia Ue (conclusioni 8 novembre 2012, causa C-420/11) in un caso in cui un singolo richiedeva allo Stato il risarcimento del danno derivante dalla mancata effettuazione della Via su un aeroporto e su suoi successivi ampliamenti, tale per cui il rumore derivante dall'aeroporto medesimo aveva diminuito il valore economico della sua casa.
L'Avvocatura ha chiarito che la violazione della direttiva Via non comporta immediatamente l'obbligo di risarcire i danni provocati dagli effetti di un progetto sull'ambiente (ciò in quanto anche un progetto che a seguito di Via risulti avere effetti importanti sull'ambiente potrebbe comunque essere autorizzato), perchè è altresì necessario che il pubblico interessato non sia stato informato tempestivamente di tali effetti e che quindi non sia stato messo in condizioni di ovviare agli stessi (nel caso di specie, isolando le abitazioni dal rumore o evitando di trasferirsi a vivere nelle zone interessate).
Avvocatura generale Ue
Conclusioni 8 novembre 2012, causa C-420/11
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