Sentenza Consiglio di Stato 19 febbraio 2013, n. 993
Autorizzazioni impianti di smaltimento - Divieto di accettazione rifiuti speciali di provenienza extraprovinciale - Principio di autosufficienza - Principio di specializzazione dell'impianto - Prevale
Per i rifiuti speciali o pericolosi vige il criterio della specializzazione dell’impianto di smaltimento integrato da quello della prossimità al luogo di produzione, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi.
In virtù del contrasto tra l’esigenza di impianti specializzati e la rigida predeterminazione di ambiti territoriali ottimali (Ato) in cui realizzare l’autosufficienza locale nello smaltimento, applicata ai rifiuti urbani (non pericolosi), sbaglia la Provincia che respinge una domanda di autorizzazione allo smaltimento di rifiuti speciali “importati” di provenienza extraprovinciale (sentenza Consiglio di Stato 993/2013).
Così facendo la Provincia non solo rischia di pregiudicare lo smaltimento “in uno degli impianti appropriati più vicini”, ma introduce addirittura un ostacolo ingiustificato al principio della libera circolazione di cose di valore costituzionale.
Si segnala che la causa è stata decisa alla luce dell’articolo 5 del Dlgs 22/1997 (“Decreto Ronchi”), norma vigente al tempo dei fatti in causa, per quanto di interesse confermata dal vigente articolo 182-bis del Dlgs 152/2006 (Principi di autosufficienza e prossimità).
Consiglio di Stato
Sentenza 19 febbraio 2013, n. 993
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