Sentenza Corte di Giustizia Ue 7 marzo 2013, causa C-358/11
Rifiuti pericolosi – End of waste - Articolo 6, direttiva 2008/98/Ce – Vecchi pali per telecomunicazioni trattati con soluzioni Rca (rame, cromo, arsenico) – Articolo 67 e allegato XVII, regolamento 1907/2006/Ce (Reach) – Usi consentiti - Può rilevare
Solo nel caso di emergenze o di nuove prove scientifiche gli Stati membri possono sottoporre la preparazione, l’immissione sul mercato o l’uso di una sostanza controllata a restrizioni differenti da quelle stabilite dal regolamento 1907/2006/Ce.
La Corte di Giustizia Ue ha così risposto alla richiesta di pronuncia pregiudiziale sull’articolo 67 del regolamento “Reach” il quale, in combinato disposto con l’allegato XVII, subordina l’utilizzo delle sostanze chimiche elencate a determinate restrizioni “armonizzate” a livello europeo. Lo Stato membro che vieta o ostacola comportamenti conformi a tali restrizioni viola quindi il libero mercato, secondo la Cge, e questo non è consentito a meno lo stesso si trovi in stato emergenziale (articolo 129) o possieda nuove prove scientifiche (articolo 114 Tfue).
L’elenco contenuto nell’allegato XVII è esaustivo e non ammette interpretazione estensiva.
Quando le restrizioni vietano il “contatto cutaneo” del pubblico con la sostanza, precisa infine la Cge, è il carattere ripetuto dello stesso che giustifica il divieto (e non il mero rischio di contatto).
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Il rispetto delle restrizioni “Reach” sull’utilizzo delle sostanze chimiche pericolose può rilevare ai fini della valutazione sulla cessazione della qualifica di rifiuto (cd. “end of waste”).
Chiamata a esprimersi su dei vecchi pali del telefono trattati con rame e arsenico e utilizzati per costruire un pontile, la Corte di Giustizia (sentenza 7 marzo 2013, causa C-358/11) ha innanzitutto precisato che “il diritto dell’Unione europea non esclude per principio che un rifiuto considerato pericoloso possa cessare di essere un rifiuto (…) se un’operazione di recupero consente di renderlo utilizzabile senza mettere in pericolo la salute umana e senza nuocere all’ambiente (…)”.
Gli stessi obiettivi di tutela sono alla base delle restrizioni all’utilizzo di determinate sostanze chimiche pericolose stabilite dall’allegato XVII del regolamento 1907/2006/Ce (Reach). Il fatto che il recupero di un rifiuto contenenti tali sostanze avvenga sotto forma di un uso autorizzato dall’allegato XVII, quindi, “presenta un interesse” – sono queste le parole della Cge — nella valutazione sulla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi della direttiva quadro 2008/98/Ce.
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 7 marzo 2013, n. C-358/11
(Guue 27 aprile 2013 n. C 123)
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