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Rumore
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 29 maggio 2013, n. 103

Rumore - Inquinamento acustico - Requisiti acustici passivi degli edifici (articolo 3, comma 1, lettera e, legge 447/1995) - Interpretazione autentica (legge 96/2010) - Applicazione retroattiva - Condizioni - Limiti - Illegittimità costituzionale

Il rispetto dei requisiti acustici degli edifici (Dpcm 5 dicembre 1997) vale anche nei rapporti tra privati con riferimento agli edifici realizzati tra dicembre 1997 e il 20 luglio 2009. Illegittima la "sanatoria retroattiva" disposta dalla "Comunitaria 2009" (legge 96/2010), il costruttore è responsabile per gli edifici rumorosi.
Lo ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza 29 maggio 2013, n. 103. La "Comunitaria" 2008 (legge 88/2009) aveva stabilito, in attesa del riordino della materia, l'esonero dal rispetto dei parametri di isolamento acustico degli edifici ex Dpcm 5 dicembre 1997 nei rapporti tra privati, ma solo dal 20 luglio 2009, entrata in vigore della stessa legge 88/2009.
La "Comunitaria" 2010 (legge 96/2010) invece ha esteso l'esonero dal rispetto del Dpcm 5 dicembre 1997 anche al passato, sanando le case "rumorose" dal dicembre 1997 al 20 luglio 2009, attraverso un'interpretazione autentica con valore retroattivo della legge-quadro sull'inquinamento acustico 447/1995 (di cui il Dpcm in parola è un attuativo). Per la Corte tale retroattività non trova riscontro nel disegno della legge 447/1995, lede ingiustificatamente l'affidamento dei privati sulle norme pre modifica, e determina disparità di trattamento tra gli acquirenti di immobili.

Corte Costituzionale

Sentenza 29 maggio 2013, n. 103

(Gu 5 giugno 2013 n. 23)

Inquinamento acustico - Disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti - Inapplicabilità nei rapporti tra privati (e, in particolare, fra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi) sino all'emanazione dei decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia - Previsione autoqualificata come interpretativa, ma in realtà innovativa con efficacia retroattiva