Sentenza Corte di Cassazione 24 maggio 2013, n. 12990
Rumore - Immissioni rumorose - Normale tollerabilità (articolo 844, C.c.) -Superamento - Prova - Consulenza tecnica - Sufficienza - Esclusione
Chi vuole agire in giudizio contro l'intollerabilità delle immissioni rumorose ex articolo 844, Codice civile, deve fornire adeguata prova delle immissioni intollerabili, non potendo compensare la mancanza di prove con una consulenza tecnica.
Lo ha deciso la Cassazione nella sentenza 24 maggio 2013, n. 12990. Il ricorrente lamentava il fatto che il Giudice di merito aveva negato la natura "intollerabile" dei rumori che provenivano dal suo vicino (nella specie: latrare di cani) non ammettendo come prova la consulenza tecnica fornita. La Suprema Corte ha confermato la decisione del Tribunale.
In effetti, la consulenza tecnica non è un mezzo istruttorio in senso proprio, serve solo per aiutare il Giudice a valutare meglio gli elementi probatori acquisiti. Essa non può essere utilizzata per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto sostiene. Quindi, non avendo il ricorrente fornito adeguata prova del superamento della tollerabilità delle emissioni (ex articolo 844, Codice civile), l'ammissibilità della consulenza tecnica poteva legittimamente essere negata dal Tribunale.
Corte di Cassazione
Sentenza 24 maggio 2013, n. 12990
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