Sentenza Corte di Cassazione 20 gennaio 2020, n. 1593
Rumore - Esercizio di attività rumorosa - Disturbo al riposo e occupazione delle persone - Articolo 659, comma 1, Codice penale - Configurabilità - Anche attraverso attività accessoria di diffusione di musica rispetto all'attività commerciale esercitata - Sussistenza - Accertamenti fonometrici negativi - Esclusione del reato - Legittimità - Sussistenza
È corretta la valutazione del Giudice che ha escluso il reato di disturbo della quiete ex Codice penale sulle risultanze negative degli accertamenti fonometrici del rumore di un esercizio commerciale.
Nella sentenza 20 gennaio 2020, n. 1593 la Cassazione ha confermato l'annullamento del sequestro di strumenti di diffusione audio e video ai danni di un esercizio commerciale in Sardegna evidenziando come mancasse il "fumus commissi delicti" (probabilità di consumazione del reato) che avrebbe legittimato la misura cautelare in relazione al reato di cui all'articolo 659, comma 1, Codice penale.
Per la Suprema Corte la ricostruzione del Tribunale è corretta. La contestazione di cui all'articolo 659, comma 1, Codice penale (che fa riferimento al "mestiere" rumoroso) si applica anche quando l'esercizio commerciale diffonda la musica come attività accessoria (non è necessario che si sia in presenza di sale concerti o di registrazione) e che la norma penale sanziona il disturbo della pubblica quiete che può ben essere causato esorbitando dal normale esercizio di una determinata attività idonea a disturbare riposo e occupazioni di un numero indeterminato di persone. Nel caso di specie però il Tribunale ha escluso il reato dato conto degli esiti negativi degli accertamenti fonometrici e ritenuto irrilevante l'unico caso positivo e l'incidenza del traffico veicolare, con motivazioni non censurabili. Per cui è legittimo l'annullamento della misura cautelare del sequestro. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 20 gennaio 2020, n. 1593
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