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Via (Pua-Paur-Pauar) / Vas
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 11 dicembre 2013, n. 300

Via - Norme regionali - Esclusione della verifica di assoggettabilità - Impianti mobili di trattamento rifiuti - Condizioni - Articolo 6, comma 9, Dlgs 152/2006 - Rifiuti - Terre da scavo - Piccoli cantieri - Normativa regionale "ponte" - Incostituzionale

Le Regioni possono escludere di sottoporre a verifica di assoggettabilità Via determinate sottoclassi di progetti, ma devono specificarne le caratteristiche sotto una molteplicità di aspetti (localizzazione, dimensioni, tipologia, durata).
Con queste motivazioni la Corte Costituzionale (sentenza 300/2013) ha bocciato l’articolo 175 della Lr Friuli Venezia-Giulia che, “assai generico”, esenta dalla verifica di assoggettabilità alla valutazione d’impatto ambientale gli impianti mobili per il trattamento dei rifiuti, alla sola condizione che siano impiegati in campagne di durata limitata nel tempo.
Oltre a non considerare tutti i criteri statali per l’assoggettabilità (allegato V del Dlgs 152/2006), la norma omette i dovuti riferimenti agli impianti elencati nell’allegato IV dello stesso provvedimento, rendendo difficile persino l’individuazione del campo di applicazione della deroga. Sono quindi violate le condizioni di esercizio delle competenze regionali fissate dall’articolo 6 dello stesso “Codice ambientale”.
È invece costituzionale l’articolo 112 della stessa Lr friulana, che esenta dalla verifica Via alcuni tipi di sistemazioni idraulico-forestali “specificatamente descritte e identificate”, e si qualifica anche per l’espressa finalità ambientale (il consolidamento dei versanti e degli argini).

 

La Consulta ha bocciato la legge friulana che, nelle more della disciplina semplificata statale per le terre da scavo dei piccoli cantieri (poi sopravvenuta), ha introdotto deroghe alla normativa nazionale vigente.
In base a quanto stabilito dall’articolo 266 del Dlgs 152/2006, ricorda la Corte Costituzionale (sentenza 300/2013), la competenza a dettare la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai piccoli cantieri (meno di 6mila metri cubi di materiale) è chiaramente riservata allo Stato, “senza contemplare, in tale ambito, alcun ruolo residuo – neppure a carattere cedevole — in capo alle Regioni”.
Sono quindi incostituzionali anche le normative regionali “ponte”, cioè applicabili solo “nelle more” delle semplificazione statale, che comunque hanno esaurito i propri effetti con l’entrata in vigore dell’articolo 41-bis del Dl 69/2013, cd. “Fare”.
Anche sui sottoprodotti la competenza è statale. All’adozione dei criteri per le specifiche tipologie di sostanze o oggetti può infatti provvedere, ai sensi dell’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006, solo un decreto ministeriale, “senza che residui alcuno spazio per la fonte regionale”.

Corte Costituzionale

Sentenza 11 dicembre 2013, n. 300

(Gu 18 dicembre 2013 n. 51)

Ambiente - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Sistemazioni idraulico-forestali che non comportino la realizzazione di opere idrauliche trasversali di altezza fuori terra in gaveta superiore a cinque metri e che abbiano come finalità prevalente il consolidamento del fondo e degli argini di tratte di corsi d'acqua con sezioni idrauliche non superiori a quattro metri o il ripristino della piena funzionalità idraulica di opere esistenti - Esclusione della verifica di assoggettabilità a Via; Edilizia e urbanistica - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Previsione che nel regolamento regionale possono essere individuati gli interventi edilizi in zona sismica che per la loro limitata importanza statica sono esentati da qualsiasi vigilanza e dall'obbligo di preavviso scritto; Ambiente - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Impianti mobili per il recupero dei rifiuti non pericolosi, provenienti da operazioni di costruzione e di demolizione, a condizione che la campagna abbia durata inferiore a novanta giorni, nonché gli impianti mobili di trattamento di rifiuti non pericolosi a condizione che la campagna abbia durata inferiore a trenta giorni - Previsione della non assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (Via), salvo le successive campagne sul medesimo sito; Miniere cave e torbiere - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Previsione che nelle more dell'emanazione della disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'art. 184-bis del d.lgs. n. 152/2006 (che stabilisce le distinzioni tra sottoprodotti e rifiuti), a determinate condizioni stabilite dalla legge censurata