Sentenza Corte Costituzionale 11 dicembre 2013, n. 300
Via - Norme regionali - Esclusione della verifica di assoggettabilità - Impianti mobili di trattamento rifiuti - Condizioni - Articolo 6, comma 9, Dlgs 152/2006 - Rifiuti - Terre da scavo - Piccoli cantieri - Normativa regionale "ponte" - Incostituzionale
Le Regioni possono escludere di sottoporre a verifica di assoggettabilità Via determinate sottoclassi di progetti, ma devono specificarne le caratteristiche sotto una molteplicità di aspetti (localizzazione, dimensioni, tipologia, durata).
Con queste motivazioni la Corte Costituzionale (sentenza 300/2013) ha bocciato l’articolo 175 della Lr Friuli Venezia-Giulia che, “assai generico”, esenta dalla verifica di assoggettabilità alla valutazione d’impatto ambientale gli impianti mobili per il trattamento dei rifiuti, alla sola condizione che siano impiegati in campagne di durata limitata nel tempo.
Oltre a non considerare tutti i criteri statali per l’assoggettabilità (allegato V del Dlgs 152/2006), la norma omette i dovuti riferimenti agli impianti elencati nell’allegato IV dello stesso provvedimento, rendendo difficile persino l’individuazione del campo di applicazione della deroga. Sono quindi violate le condizioni di esercizio delle competenze regionali fissate dall’articolo 6 dello stesso “Codice ambientale”.
È invece costituzionale l’articolo 112 della stessa Lr friulana, che esenta dalla verifica Via alcuni tipi di sistemazioni idraulico-forestali “specificatamente descritte e identificate”, e si qualifica anche per l’espressa finalità ambientale (il consolidamento dei versanti e degli argini).
La Consulta ha bocciato la legge friulana che, nelle more della disciplina semplificata statale per le terre da scavo dei piccoli cantieri (poi sopravvenuta), ha introdotto deroghe alla normativa nazionale vigente.
In base a quanto stabilito dall’articolo 266 del Dlgs 152/2006, ricorda la Corte Costituzionale (sentenza 300/2013), la competenza a dettare la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai piccoli cantieri (meno di 6mila metri cubi di materiale) è chiaramente riservata allo Stato, “senza contemplare, in tale ambito, alcun ruolo residuo – neppure a carattere cedevole — in capo alle Regioni”.
Sono quindi incostituzionali anche le normative regionali “ponte”, cioè applicabili solo “nelle more” delle semplificazione statale, che comunque hanno esaurito i propri effetti con l’entrata in vigore dell’articolo 41-bis del Dl 69/2013, cd. “Fare”.
Anche sui sottoprodotti la competenza è statale. All’adozione dei criteri per le specifiche tipologie di sostanze o oggetti può infatti provvedere, ai sensi dell’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006, solo un decreto ministeriale, “senza che residui alcuno spazio per la fonte regionale”.
Corte Costituzionale
Sentenza 11 dicembre 2013, n. 300
(Gu 18 dicembre 2013 n. 51)
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: