Sentenza Corte di Giustizia 13 febbraio 2014, n. C-530/11
Inadempimento di uno Stato – Partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale – Nozione di "costo non eccessivamente oneroso" di un procedimento giurisdizionale
Gli Stati membri che non garantiscono al ricorrente una ragionevole prevedibilità per quanto riguarda sia il fondamento, sia l’importo del costo del procedimento giurisdizionale da lui proposto, violano la direttiva 2003/35/Ce.
La direttiva in questione, che ha integrato le disposizioni relative a partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia nelle direttive Via (85/337/Cee) e Ippc (96/61/Ce), dovrebbe essere recepita in maniera “chiara e precisa” con una norma, anche giurisprudenziale, che obblighi il Giudice nazionale ad escludere la “eccessiva onerosità” del costo dei procedimenti giurisdizionali.
Con queste motivazioni, ancor più necessarie nei Paesi dove gli onorari degli avvocati sono elevati, la Corte di Giustizia Ue ha condannato il Regno Unito per la mancata trasposizione della direttiva 2003/35/Ce (sentenza 13 febbraio 2014, causa C-530/11).
Le “ordinanze di tutela in materia di spese” che l’ordinamento inglese mette a disposizione del Giudice non sono state ritenute “adeguate” ad escludere la condanna, perché coprono i soli interessi “generali” – mai quelli “particolari” — e comunque escludono la tutela, quando il costo del procedimento è oggettivamente irragionevole.
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 13 febbraio 2014, n. C-530/11
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