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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 2 aprile 2014, n. 70

Terre da scavo -  Piccoli cantieri - Articolo 266, comma 7, Dlgs 152/2006 - Norme della Provincia autonoma di Trento - Procedura semplificata per la cessazione della qualifica di rifiuti - Incostituzionalità

Bocciata la legge della Provincia autonoma di Trento che, determinando criteri regionali autonomi per la cessazione della qualifica di rifiuto delle terre da scavo dei piccoli cantieri, viola la Costituzione.
Secondo la Corte Costituzionale (sentenza 70/2014), la norma (articolo 19 della Lp 4/2013) attiene al trattamento dei residui di produzione, materia che si colloca nell’ambito della tutela dell’ambiente di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione).
Le motivazioni sono quindi le stesse della sentenza 300/2013, con cui la stessa Consulta ha già bocciato nei mesi scorsi una Lr friulana di semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo (Lr 26/2012), per aver inciso in un ambito nel quale “è precluso al legislatore regionale qualsiasi intervento normativo”.
Sono incostituzionali anche le semplificazioni normative regionali “ponte”, cioè applicabili in assenza della normativa statale, visto che l’articolo 266 del Dlgs 152/2006, laddove fissa la competenza dello Stato in materia, non contempla “alcun ruolo residuo – neppure a carattere cedevole — in capo alle Regioni”.

Corte Costituzionale

Sentenza 2 aprile 2014, n. 70

Ambiente - Norme della Provincia autonoma di Trento sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - Autorizzazione al recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni - Previsione che la comunicazione, effettuata dal titolare dell'autorizzazione prima del trasporto fuori del cantiere, circa la compatibilità ambientale e la rispondenza ai requisiti merceologici e tecnici specifici del materiale recuperato determina la cessazione della qualifica di rifiuto.