Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 517/2014/Ue
Gas fluorati - Abrogazione regolamento 842/2006
N.d.R.: il presente regolamento è stato abrogato, con decorrenza 11 marzo 2024, dall'articolo 37 del regolamento 2024/573/Ue.
Tuttavia, ai sensi della stessa norma:
a) l'articolo 12 del regolamento 517/2014 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024;
b) l'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, e l'articolo 19 del regolamento 517/2014 continua ad applicarsi per quanto riguarda il periodo di dichiarazione dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
c) la quota assegnata a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (Ue) n. 517/2014 rimane valida ai fini delle nuove regole;
d) l'esenzione degli idrofluorocarburi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, lettera f), del regolamento (Ue) n. 517/2014 si applica fino al 31 dicembre 2024.
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea
Regolamento 16 aprile 2014, n. 517/2014/Ue
(Guue 20 maggio 2014 n. L 150)
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