Cambiamenti climatici
Normativa Vigente

Decisione Commissione Ue 2020/1604/Ue

Gas fluorurati ad effetto serra (F-gas) - Regolamento 517/2014/Ue - Valori di riferimento 2021-2023 per produttori e importatori che hanno immesso in commercio  idrofluorocarburi nell’Ue dal 2015

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Decisione 23 ottobre 2020, n. 2020/1604/Ue

(Guue 3 novembre 2020 n. L 364)

Decisione che determina, a norma del regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, i valori di riferimento per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 per ciascun produttore o importatore che ha legalmente immesso in commercio idrofluorocarburi nell’Unione a decorrere dal 1° gennaio 2015, come comunicato a norma di tale regolamento

[notificata con il numero C(2020) 9500]

(I testi in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (Ce) n. 842/20061, in particolare l’articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di attuare la graduale riduzione delle quantità di idrofluorocarburi che possono essere immesse in commercio nell'Unione, il regolamento (Ue) n. 517/2014 assoggetta l'immissione in commercio dell'Unione di almeno 100 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi all'anno a limiti quantitativi.

(2) La Commissione dovrebbe determinare, ogni tre anni, un valore di riferimento per ciascun importatore e produttore che ha legalmente immesso in commercio idrofluorocarburi nel corso di un periodo di riferimento pertinente secondo i dati comunicati a norma dell'articolo 19 del regolamento (Ue) n. 517/2014. Nel corso del periodo di 3 anni, i limiti quantitativi stabiliti per ciascuna di queste imprese per quanto concerne l'immissione in commercio di idrofluorocarburi per anno saranno successivamente determinati e assegnati annualmente sulla base dei rispettivi valori di riferimento individuali conformemente all'allegato VI del regolamento (Ue) n. 517/2014 e potranno includere anche quantità aggiuntive assegnate a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, e dell'allegato VI di tale regolamento.

(3) A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, e dell'allegato V del regolamento (Ue) n. 517/2014, il valore di riferimento per ciascun produttore e importatore dovrebbe essere calcolato sulla base della media annuale delle quantità di idrofluorocarburi legalmente immesse in commercio a decorrere dal 1° gennaio 2015 secondo quanto comunicato per gli anni disponibili ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (Ue) n. 517/2014, escludendo le quantità di idrofluorocarburi per l'uso di cui all'articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili.

(4) La media annuale delle quantità legalmente immesse in commercio da un importatore o da un produttore dovrebbe essere calcolata sulla base della formula di cui al parametro 4M dell'allegato del regolamento di esecuzione (Ue) n. 1191/2014 della Commissione2, aggiungendo eventuali autorizzazioni a utilizzare una quota a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 517/2014 da parte dello stesso importatore o produttore nell'anno civile in questione.

(5) Per determinare i valori di riferimento per il periodo 2021-2023, dovrebbero essere presi in considerazione tutti i dati comunicati dai produttori e dagli importatori a norma dell'articolo 19 del regolamento (Ue) n. 517/2014 per il 2015, il 2016, il 2017, il 2018 e per il 2019, nonché dati supplementari verificati per il 2015, il 2016 e il 2017 comunicati da imprese stabilite nel Regno Unito.

(6) Per determinare i valori di riferimento per il periodo 2021-2023, si dovrebbe tener conto solo del periodo che inizia con l'anno per il quale è stata assegnata per la prima volta una quota a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (Ue) n. 517/2014, o solo del periodo che inizia con l'anno in cui l'impresa ha legalmente immesso in commercio idrofluorocarburi per la prima volta secondo quanto comunicato a norma dell'articolo 19 di detto regolamento, a seconda di quale evento si sia verificato per primo. Tale regola non dovrebbe applicarsi se un'impresa ha immesso in commercio idrofluorocarburi sulla base di una quota, ivi compresa una quota trasferita a tale impresa a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 517/2014, e se la somma delle quote trasferite in tutti gli anni a partire dal 2015 è pari o superiore al limite di 100 tonnellate di CO2 equivalente di cui all'articolo 15, paragrafo 2, di detto regolamento. In questo caso, si dovrebbe tener conto del periodo che inizia nel 2015, poiché la quota trasferita era stato inizialmente stabilita sulla base dell'immissione in commercio negli anni precedenti.

(7) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (Ue) 2019/661 della Commissione3, tutti gli importatori o produttori che condividono lo stesso o gli stessi titolari effettivi sono considerati come un'unica impresa ai fini del calcolo dei valori di riferimento. Le imprese di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (Ue) 2019/661 dovrebbero essere determinate in funzione della situazione di fatto che può essere dimostrata fino al momento dell'adozione della presente decisione.

(8) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (Ue) 2019/661, laddove tutte le imprese con lo stesso o gli stessi titolari effettivi sono considerate come un unico importatore o produttore, dovrebbe essere calcolato un solo valore di riferimento. Salvo indicazione contraria del o dei titolari effettivi, la singola impresa per la quale è stabilito un valore di riferimento unico per tutte le imprese con lo stesso o gli stessi titolari effettivi è l'impresa con lo stesso o gli stessi titolari effettivi che è stata registrata per prima nel registro istituito sulla base dell'articolo 17 del regolamento (Ue) n. 517/2014. A tal fine, la somma dei valori di riferimento individuali determinati per ciascuna impresa con lo stesso o gli stessi beneficiari effettivi dovrebbe essere fissata come valore di riferimento dell'importatore o del produttore considerato come impresa unica con lo stesso o gli stessi beneficiari effettivi.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 24 del regolamento (Ue) n. 517/2014,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Valori di riferimento

Ai fini dell'assegnazione delle quote, i valori di riferimento per ciascun importatore e produttore sono quelli che figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Periodo di validità

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.

Articolo 3

Destinatari

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:

Elenco delle imprese

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Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Allegato

Valori di riferimento4 per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 per ciascun produttore e importatore per il quale sono disponibili dati sull'immissione legale in commercio di idrofluorocarburi nell'Unione a decorrere dal 1o gennaio 2015, come comunicato a norma del regolamento (Ue) n. 517/20141

Note redazionali

1

Gu L 150 del 20.5.2014, pag. 195.

2

Regolamento di esecuzione (Ue) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all’articolo 19 del regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (Gu L 318 del 5.11.2014, pag. 5).

3

Regolamento di esecuzione (Ue) 2019/661 della Commissione, del 25 aprile 2019, che assicura il corretto funzionamento del registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi (Gu L 112 del 26.4.2019, pag. 11).

4

Informazioni commerciali sensibili - riservate - non destinate alla pubblicazione

Note redazionali

1

Le righe 200, 397, 608, 957, 969, 1333, 1365 e 1379 del presente allegato sono state modificate dalla decisione 2021/456/Ue.