Corte Costituzionale
Sentenza 18 luglio 2014, n. 212
Tutela del paesaggio - Parchi e riserve naturali - Norme della Regione siciliana - Istituzione del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, presieduto dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal direttore per il territorio e l'ambiente, e composto da tre esperti designati dalle tre principali associazioni dei comuni. Previsione che in attuazione del piano regionale di cui all'art 5, si provvederà alla istituzione dei parchi e delle riserve con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale. Previsione che le proposte di cui all'articolo 4, lettera a), quelle relative agli articoli 26 e 27 ed il programma pluriennale economico-sociale di cui all'articolo 19, debbono essere resi di pubblica ragione mediante pubblicazione degli atti presso i comuni interessati - Previsione, altresì, che entro trenta giorni dalla pubblicazione, privati, enti, organizzazioni sindacali, cooperativistiche, sociali potranno presentare osservazioni su cui motivatamente dovrà dedurre l'ente o l'ufficio proponente e che dovranno formare oggetto di motivata deliberazione da parte dell'ente preposto all'approvazione degli strumenti suddetti contestualmente alla stessa approvazione.
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