Sentenza Consiglio di Stato 23 ottobre 2014, n. 5242
Rifiuti urbani - Trituazione e vagliatura - Nozione di trattamento - Ammissibilità in discarica - Non sufficiente - "Nuovo" produttore di rifiuto - Rientra - Caratteristiche di rifiuto urbano - Non completamente perdute - Principio di autosufficienza regionale per lo smaltimento - Applicabile
Il prodotto derivante dalla triturazione e vagliatura del rifiuto urbano indifferenziato “non perde in concreto le caratteristiche di rifiuto urbano” e, come tale, è sottoposto al principio dell’autosufficienza regionale per lo smaltimento.
È questo il giudizio finale del Consiglio di Stato (sentenza 5242/2014) sulla complessa vicenda processuale relativa alla natura (urbana o speciale) dei rifiuti sottoposti a mera tritovagliatura, nata a seguito del veto, posto dal Tar Lazio con la sentenza 4915/2011, al trasferimento fuori Regione dei rifiuti stipati negli impianti della Campania (poi sospeso dal CdS in via cautelare con la sentenza 3073/2011).
Secondo il Consiglio di Stato, che ha sposato in pieno la relazione presentata in giudizio dal MinAmbiente, benché il rifiuto urbano tritovagliato possa essere considerato un “nuovo” rifiuto (in quanto realizzato da un “nuovo produttore” ai sensi dell’articolo 183 del Dlgs 152/2006) cui correttamente attribuire il Cer 19 di rifiuto speciale, la mera tritovagliatura non soddisfa la definizione di “trattamento” richiesta dalla disciplina per l’ammissibilità dei rifiuti in discarica.
Il rifiuto tritovagliato continua quindi ad essere assoggettato al regime dei rifiuti urbani “ma solo ai fini dello smaltimento” (e il vincolo non opera per i conferimenti finalizzati al recupero).
Consiglio di Stato
Sentenza 23 ottobre 2014, n. 5242
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