Sentenza Corte di Cassazione 10 febbraio 2015, n. 5935
Rifiuti - Traffico illecito - Articolo 260, Dlgs 152/2006 - Sequestro mezzo - Richiesta di riesame da parte del terzo proprietario - Prova dei fatti costitutivi della pretesa - Estraneità al reato e buona fede - Richiesti
Secondo la Cassazione, il soggetto terzo che invochi la restituzione del mezzo sequestrato per traffico illecito di rifiuti, è tenuto a provare in particolare l'estraneità al reato e la propria buona fede.
La buona fede, precisa la Suprema Corte nella sentenza 5935/2015, va intesa come “assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito del bene”.
Pur sottolineando come, nel solco di una giurisprudenza “costante” in tema di sequestro preventivo, il proprietario della cosa sequestrata sia sempre legittimato a presentare la richiesta di riesame del provvedimento (articolo 322, C.p.p.), la Cassazione ribadisce quindi che tale soggetto, quando invoca la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale, è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e cioé, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato e la buona fede.
Corte di Cassazione
Sentenza 10 febbraio 2015, n. 5935
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