Sentenza Corte di Cassazione 21 luglio 2017, n. 36025
Rifiuti - Gestione non autorizzata - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi del Dlgs 152/2006 - Svolgimento di fatto o consequenziale a diversa attività primaria - Rientra - Deroga per trasporto in forma ambulante - Articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 - Condizioni - Rifiuti autonomamente disciplinati - Non rientrano
Corte di Cassazione
Sentenza 21 luglio 2017, n. 36025
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