Sentenza Corte di Cassazione 16 marzo 2015, n. 11031
Inquinamento acustico - Attività rumorose - Sanzionabilità - Articolo 659, commi 1 e 2, Codice penale - Articolo 10, Legge 447/1995 – Differenza tra discipline
È configurabile la violazione ex articolo 659, comma 1, Codice penale per le attività che, svolte eccedendo le normali modalità di esercizio, disturbano la pubblica quiete.
La Cassazione con sentenza 16 febbraio 2015, n. 11031, ricalcando una recente pronuncia (5735/2015), ha confermato l’ambito di operatività dell’articolo 659 Codice penale (punitiva del disturbo ad occupazioni e riposo delle persone) con riferimento ad attività rumorose precisando che la condotta in violazione di legge rientra nel comma 2 dell’articolo (esercizio di professione o mestiere rumoroso contro disposizioni di legge o Autorità) mentre il disturbo condotto con modalità determinate (come schiamazzi o rumori, abuso di strumenti sonori) nel comma 1. Il mero superamento dei limiti di emissione si configura invece come solo illecito amministrativo ex articolo 10, comma 2, legge 447/1995 (sull’inquinamento acustico).
Nel caso in esame per i Giudici il disturbo non risultava trarre esclusiva origine da impianti utilizzati nell’esercizio dell’attività di bar, ma anche da schiamazzi degli avventori, escludendo così l’applicazione della legge 447/1995 e del comma 2 dell’articolo 659 Codice penale, e rendendo applicabile invece il comma 1 dell’articolo in questione.
Corte di Cassazione
Sentenza 16 marzo 2015, n. 11031
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