Sentenza Corte di Cassazione 26 maggio 2015, n. 22032
Sicurezza sul lavoro – Committente – Obbligo vigilanza e verifica compiti del coordinatore esecuzione lavori – Articolo 5, Dlgs 492/1996, ora articolo 92, Dlgs 81/2008 - Sussistenza
Il committente è tenuto a verificare che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori svolga le attività imposte dalla disciplina sulla sicurezza.
La Suprema Corte ha con sentenza 26 maggio 2015, n. 22032 sancito che il committente debba svolgere controlli sostanziali ed incisivi su ogni aspetto in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute dei lavoratori, tra cui appunto anche accertare che il coordinatore, dallo stesso nominato, adempia agli obblighi previsti dalla disciplina di settore (ora articolo 92 Dlgs 81/2008).
Nel caso in esame, a seguito di un sinistro occorso ad un lavoratore per carenza di dispositivi di sicurezza, i Giudici hanno constatato l’inadempienza del coordinatore dei lavori e puntualizzato che il committente debba svolgere puntuali verifiche sull’operato del coordinatore, e laddove questo sia inadempiente, debba svolgere egli gli adempimenti per la messa in sicurezza del cantiere.
Corte di Cassazione
Sentenza 26 maggio 2015, n. 22032
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