Sentenza Tribunale Trento 18 marzo 2015
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Reato colposo in materia di sicurezza sul lavoro - Violazione di norme di prevenzione e sicurezza - Responsabilità dell'Ente - Configurabilità - Condotta del reo finalizzata a risparmiare sui costi della sicurezza
Nel caso morte o lesioni colpose per violazione norme di sicurezza sul lavoro, la responsabilità dell'ente ex Dlgs 231/2001 si configura quanto la condotta colposa del reato sotteso sia accompagnata da una intenzione diretta a fare risparmiare all'ente costi sulla sicurezza.
Lo ha deciso il Tribunale di Trento nella sentenza 18 marzo 2015 relativa alla contestazione di un omicidio colposo (articolo 589, Codice penale) per violazione di norme di prevenzione e sicurezza ex Dlgs 81/2008. Ferma restando la natura colposa del reato-presupposto, per configurare la responsabilità dell'ente ex articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 occorre che l'autore abbia cagionato l'evento violando le norme sulle misure di sicurezza o prevenzione al fine di contenere i costi in materia di sicurezza.
Ecco perché non tutte le condotte colpose sono sufficienti (ad esempio mera imperizia o sottovalutazione dei rischi) a integrare la responsabilità della persona giuridica, perché non frutto di esplicite deliberazioni volitive orientate a soddisfare un interesse dell'ente. Il risparmio economico deve poi essere significativo, non essendo, nel caso di specie, rilevante un risparmio di 250-700 euro derivante dall'omessa redazione del documento di valutazione dei rischi "interferenziali" (Duvri).
Tribunale
Sentenza 18 marzo 2015
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