Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 1 ottobre 2015, n. 4595

Rifiuti - Discariche "esistenti" - Articolo 17, Dlgs 36/2003 - Presentazione piano di adeguamento con garanzie finanziarie - Obbligo - Espressione del principio di precauzione - Modulazione dell'obbligo in ragione del livello di coltivazione - Sussistenza

Il Dlgs 36/2003 è chiaro nello stabilire che i titolari di discariche "esistenti", cioè autorizzate prima dell'entrata in vigore del decreto, hanno l'obbligo di presentare un piano di adeguamento contenente le necessarie garanzie finanziarie.

Con queste motivazioni il Consiglio di Stato (sentenza 4595/2015) ha respinto il ricorso presentato dal gestore di una discarica friulana, rimasta in attività fino a pochi giorni prima della scadenza del regime transitorio per le discariche "esistenti" (31 dicembre 2006), contro i provvedimenti con cui Regione e Provincia hanno richiesto la presentazione di garanzie finanziarie adeguate.
Il motivo di ricorso secondo il quale il breve periodo intercorso tra l'entrata in vigore della nuova normativa (27 marzo 2003) e la cessazione dell'attività (22 dicembre 2006) non consentirebbe il recupero dei costi per le garanzie finanziarie, è stato respinto dal Giudice che invece considera, a tal fine, "il più ampio periodo dell'intera efficacia dell'autorizzazione". Lo stesso Dlgs 36/2003, non a caso, prevede una riduzione della garanzia nel caso di discariche che al 27 marzo 2003 risultavano già coltivate per l'80% della capacità autorizzata.

Consiglio di Stato

Sentenza 1 ottobre 2015, n. 4595