Sentenza Corte di Giustizia Ue 5 aprile 2016, causa C-689/13
Appalti - Rinvio pregiudiziale alla Corte Ue - Contrasto col diritto Ue di un principio di diritto espresso dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato - Possibilità della Sezione del Consiglio di Stato di rivolgersi direttamente alla Corte di Giustizia senza adire l'Adunanza plenaria - Sussistenza
Il Giudice amministrativo nazionale può sempre rivolgersi ai Giudici Ue quando ha dubbi sulla compatibilità col diritto Ue sugli appalti di un principio di diritto enunciato dall'Adunanza plenaria, bypassando il Collegio amministrativo.
Lo rileva la Corte di Giustizia Ue nella sentenza 5 aprile 2016, Causa C-689/13 su una questione pregiudiziale posta dal Consiglio di Giustizia amministrativa della regione siciliana su una vicenda relativa a un appalto pubblico. I Giudici siculi fanno presente che ai sensi del Codice del processo amministrativo (articolo 99, comma 3, Dlgs 104/2010) se non condividono un principio di diritto espresso dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato perché lo ritengono in contrasto col diritto Ue, dovrebbero rimettere il ricorso a tale Adunanza perché cambi "giurisprudenza", e non ai Giudici europei in via pregiudiziale.
Per la Corte Ue le norme nazionali come quelle del Codice del processo amministrativo non possono impedire al Giudice nazionale di rivolgersi ai Giudici europei per risolvere una questione pregiudiziale (primato anche processuale del diritto Ue sul diritto interno). Infine la Corte ha ribadito che una volta ricevuta risposta dai Giudici europei, il Giudice dello Stato membro deve applicare l'interpretazione del diritto Ue fatta dalla Corte disapplicando il diritto interno senza dovere attendere la rimozione legislativa.
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 5 aprile 2016, causa C-689/13
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: