Sentenza Consiglio di Stato 20 novembre 2012, n. 5882
Appalti pubblici (Dlgs 163/2006) - Soggetti ammessi - Operatori economici - Nozione - Scopo di lucro - Necessità - Esclusione
La mancanza dello scopo di lucro non impedisce di qualificare un soggetto come "imprenditore" e pertanto non giustifica la sua esclusione dal partecipare agli appalti pubblici.
Il Consiglio di Stato nella sentenza 20 novembre 2012, n. 5882 ha respinto il ricorso di una impresa contro l'aggiudicazione di un appalto fatta in favore di una associazione di volontariato. I Giudici hanno ricordato come la normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici (direttiva 2004/18/Ce e Dlgs 163/2006) non restringe la nozione di "operatore economico che offre servizi sul mercato" escludendo soggetti che non siano "impresa", anzi apre alla concorrenza nel modo più ampio possibile.
Ai sensi degli articoli 3, commi 19 e 22, e 34, comma 1, lettera a), del Dlgs 163/2006, l'imprenditore, fornitore o prestatore di servizi, rientrante nella definizione di "operatore economico", è una persona fisica o giuridica, o un ente senza personalità giuridica che offra sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. La normativa non menziona lo scopo di lucro come caratteristica essenziale di qualificazione dell'operatore economico ai fini della partecipazione agli appalti pubblici.
Consiglio di Stato
Sentenza 20 novembre 2012, n. 5882
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