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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Campania 6 aprile 2016, n. 1708

Rifiuti - Acquisto impianti da parte Regione - Utilizzo fondi europei - Determinazione costi conferimento - Recupero costo da Comuni - Irragionevolezza - Aumento costi conferimento - Principio di irretroattività degli atti di imposizione tributaria - Applicabilità

La Regione non può recuperare dai Comuni i costi sostenuti per l'acquisto del termovalorizzatore realizzato tramite l'utilizzo di fondi Ue.
A dirlo è il Tar Campania (sentenza 1708/2016) che ha annullato i due decreti regionali di determinazione del costo (provvisorio e definitivo) per il conferimento della frazione secca tritovagliata al termovalorizzatore di Acerra, causa la contabilizzazione dei costi di ammortamento dell'acquisto dell'impianto realizzato, per scelta della Regione, tramite l'utilizzo del fondo europeo 2007-2013 per lo sviluppo e la coesione sociale. Bocciato anche l’addebito "indiscriminato" su tutti i Comuni campani dei costi di gestione relativi all'impianto Stir (stabilimento di tritovagliatura e imballaggio dei rifiuti) di Caivano.
Per violazione del principio di irretroattività degli atti di imposizione tributaria, inoltre, il Tar ha annullato la delibera con cui la Provincia di Benevento, nel giugno del 2015, ha "sensibilmente incrementato" il costo per il conferimento dei rifiuti indifferenziati nell’impianto Stir di Casalduni per il biennio 2014-2015, giustificando l'incremento dei costi di gestione con argomentazioni – come l’incremento della raccolta differenziata – ritenute "non condivisibili" dal Giudice amministrativo.

 

Per la riforma della presente decisione, si veda la sentenza Consiglio di Stato 30 giugno 2017, n. 3217.

Tar Campania

Sentenza 6 aprile 2016, n. 1708