Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Acque
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 3 maggio 2016, n. 1686

Acque - Scarico da insediamenti produttivi - Autorizzazione - Articoli 101 e 124, Dlgs 152/2006 - Rilascio - Scarico in fognatura - Prescrizione del rispetto dei limiti più rigorosi per gli scarichi in acque superficiali - Legittimità - Sussistenza

È legittima l'autorizzazione allo scarico da insediamento produttivo in pubblica fognatura che imponga il rispetto dei più severi limiti previsti per gli scarichi in acque superficiali.
Il Consiglio di Stato (sentenza 3 maggio 2016, n. 1686) ha riformato la sentenza del Tar che aveva dato ragione all'impresa ricorrente - esercente attività di produzione di alimenti per la ristorazione in Campania - ritenendo irrazionale l'applicazione allo scarico in fognatura dei parametri più rigidi previsti per l'immissione in acque superficiali, gravando l'impresa di oneri ulteriori contrari alla politica Ue e nazionale volte a favorire le piccole e medie imprese in sede di autorizzazioni agli scarichi.
In realtà, sottolinea il Consiglio di Stato, ai sensi degli articolo 124 e 101 del Dlgs 152/2006 è compito della P.a. in sede di rilascio dell'autorizzazione stabilire quali siano i parametri migliori per la tutela dell'ambiente, potendo anche prescrivere in sede di rilascio della nuova autorizzazione che lo scarico in fognatura debba comunque rispettare i limiti per gli scarichi in acque superficiali (tabella 3 allegato 5 alla parte III del Dlgs n. 152/2006). Il regime "di favore" per le PMI previsto dal Codice ambientale non esonera dall'adeguamento degli scarichi prodotti ai nuovi standards di tutela dell'ambiente.

Consiglio di Stato

Sentenza 3 maggio 2016, n. 1686