Sentenza Tar Toscana 18 marzo 2016, n. 481
Inquinamento acustico - Elisuperfici - Articolo 8, legge 447/1995 - Valutazione di impatto acustico - Necessità - Estensione alle strutture accessorie della disciplina più favorevole per ospedali - Esclusa - Articolo 25, Dl 69/2013 - Estensione disciplina rumore aeroportuale - Non operante
Secondo il Tar Toscana, a livello normativo non esiste alternativa all’applicazione alle elisuperfici della legge-quadro sull'inquinamento acustico e della disciplina per la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
La legge-quadro 447/1995, sottolinea il Giudice nella sentenza 481/2016, obbliga alla valutazione di impatto acustico non solo aeroporti e eliporti, ma anche le cd. "aviosuperfici" (e quindi le "elisuperfici"). Il Tar ha così respinto il ricorso presentato contro la mancata autorizzazione di una elisuperficie ospedaliera, le cui immissioni acustiche erano state giudicate insostenibili dall'Arpat ai sensi della legge 447/1995.
L'applicazione diretta alla fattispecie della disciplina in materia di rumore aeroportuale (Dm 31 ottobre 1997 e Dlgs 13/2005) rimane invece esclusa nonostante il Dl 69/2013 (cd. "Fare") abbia disposto una serie di modificazioni normative che vanno in tal senso. L'operatività di tali novità, infatti, risulta condizionata all'emanazione di un apposito Dpr che, non essendo ancora intervenuta, "rende praticamente inoperante l’innovazione" (se non per l'esclusione dei cd. valori limite differenziali di immissione).
N.d.R.: la sentenza 481/2016 in parola è stata confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato 14 marzo 2023, n. 2649.
Tar Toscana
Sentenza 18 marzo 2016, n. 481
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