Sentenza Tar Lombardia 11 maggio 2016, n. 928
Danno ambientale - Proprietario incolpevole del sito - Responsabilità ex articolo 245, Dlgs 152/2006 - Adozione misure di prevenzione ex articolo 240, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Responsabile dell’inquinamento - Obbligo di bonifica- Sussistenza
Il proprietario incolpevole di un’area inquinata deve attuare solo le misure di prevenzione; gravando sul responsabile della contaminazione l’obbligo di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino.
Il Tar della Lombardia con sentenza 11 maggio 2016, n. 928 ha analizzato quanto previsto dall’articolo 245 del Dlgs 152/2006 (obblighi di interventi e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della contaminazione), specificando che per il proprietario dell’area che non sia responsabile dell’inquinamento vige un obbligo di messa in sicurezza ex articolo 240, Dlgs 152/2006, mentre gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e rispristino gravano sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l’inquinamento. Solo nel caso in cui il responsabile non sia individuabile, l’amministrazione adotta gli interventi necessari e poi si rivale sul proprietario, che risponde nei limiti del valore di mercato del sito.
Nel caso di specie, i Giudici amministrativi hanno accolto in parte il ricorso di una società proprietaria di un terreno su cui insisteva una centrale elettrica non attiva, nella parte in cui le si poteva attribuire solo un obbligo di adozione di misure preventive, ma non di bonifica ex post
Tar Lombardia
Sentenza 11 maggio 2016, n. 928
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