Sentenza Tar Emilia Romagna, 15 febbraio 2017, n. 125
Rifiuti - Discarica abusiva - Individuazione soggetto responsabile - Nesso di causalità tra condotta ed evento - Accertamento - Livello di certezza nesso di causalità (100%) - Negazione - Probabilità nesso di causalità (ossia maggiore del 50%) - Sufficienza - Responsabile dell’inquinamento - Obbligo di bonifica ex articoli 242 e 244, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
In materia di bonifiche, vige un obbligo di ripristino in capo al produttore dell’inquinamento, anche quando il nesso causale tra condotta ed evento è “più probabile che non”e non certo.
Il Tar Emilia Romagna con sentenza 15 febbraio 2017, n. 125 ha ribadito che ai sensi degli articoli 242 e 244 del Dlgs 152/2006 quando si riscontra un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, la P.a. può imporre un obbligo di bonifica soltanto ai soggetti responsabili dell’inquinamento, accertando il nesso di causalità esistente tra l’inquinamento verificatosi ed il comportamento commissivo od omissivo del soggetto. Per affermare il legame causale non è necessario un livello di probabilità (logica) prossimo al 100% (cioè la certezza), bensì è sufficiente dimostrare un grado di probabilità maggiore della metà (oltre il 50%).
Nel caso di specie, l’azienda imputata è stata ritenuta “più probabilmente che non” responsabile dell’inquinamento, e ciò è stato ritenuto sufficiente dal Giudice amministrativo.
Tar Emilia-Romagna
Sentenza 15 febbraio 2017, n. 125
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