Sentenza Tar Puglia 9 giugno 2016, n. 943
Rifiuti - Affidamento del servizio rifiuti - Riconoscimento spettanza importi per maggiori oneri contrattuali sostenuti - Giurisdizione del Giudice ordinario - Sussistenza
Nel caso di affidamento del servizio rifiuti se oggetto della controversia è il riconoscimento della spettanza di ulteriori importi per maggiori oneri contrattuali sostenuti la competenza è del Giudice ordinario.
Lo ha ricordato il Tar Puglia nella sentenza 9 giugno 2016, n. 943 relativa alla concessione del servizio di gestione rifiuti a una società del brindisino che chiedeva il riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti per la complessiva riorganizzazione del servizio, in termini di maggior impiego di risorse umani e strumentali. Per i Giudici se oggetto della controversia non è la revisione del canone contrattuale ma il riconoscimento della spettanza di ulteriori importi per maggiori oneri contrattuali sostenuti, la giurisdizione è del Giudice ordinario.
Il Tar ha così aderito al più recente orientamento del Consiglio di Stato in materia (sentenze 621/2016 e 624/2016) nonché a quanto affermato dalla Cassazione Sezioni unite (13 febbraio 2014, n. 3311) per la quale l'articolo 133, lettera p), del C.p.a. (Dlgs 104/2010) sulla competenza giurisdizionale in materia di affidamento del servizio rifiuti non ha innovato nulla rispetto al passato lasciando al Giudice ordinario le questioni sul mancato adempimento da parte della P.a. di una prestazione pecuniaria nascente da un rapporto obbligatorio.
Tar Puglia
Sentenza 9 giugno 2016, n. 943
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