Dm Ambiente 31 maggio 2016
Istituzione della commissione interministeriale in materia di disciplina dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico - Articolo 298, Dlgs 152/2006
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 31 maggio 2016
(Comunicato pubblicato sulla Gu 25 giugno 2016 n. 147)
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
di concerto con
il Ministro della salute
e
il Ministro dello sviluppo economico
e
il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
Visto il titolo III della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dedicato alla disciplina dei combustibili;
Visto l'articolo 293 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo il quale possono essere utilizzati come combustibili, negli impianti industriali e civili, i materiali e le sostanze previsti nell'allegato X alla parte quinta del decreto stesso;
Visto l'articolo 298, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede l'istituzione, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali, di una Commissione per l'esame delle proposte di integrazione e di aggiornamento di tale allegato X presentate da amministrazioni dello Stato e regioni;
Viste le note del Ministero della salute prot. 7208 del 20 novembre 2015, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, prot. 12495 del 21 dicembre 2015, del Ministero dello sviluppo economico, prot. 28174 del 9 dicembre 2015,
Decreta
Articolo 1
Istituzione della Commissione
1. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione di cui all'articolo 298, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Articolo 2
Compiti della Commissione
1. La Commissione assicura l'esame delle proposte di integrazione e di aggiornamento dell'allegato X alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo ai combustibili utilizzabili negli impianti industriali e negli impianti civili, presentate da Amministrazioni dello Stato e Regioni.
Articolo 3
Composizione della Commissione
1. La Commissione é composta da:
— due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente,
— due rappresentanti del Ministero della salute,
— due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico,
— due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
— un rappresentante del Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede alla nomina dei componenti, sulla base delle designazioni delle Amministrazioni rappresentate nella Commissione.
3. Ai componenti della Commissione non sono dovuti compensi, né rimborsi spese, a qualsiasi titolo.
Articolo 4
Modalità di funzionamento della Commissione
1. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale della Direzione generale per i rifiuti e per l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La Commissione individua le modalità per acquisire le proposte delle Amministrazioni dello Stato e delle Regioni. Allo scopo può organizzare riunioni e audizioni o altre forme di interlocuzione con tali Autorità, in particolare attraverso incontri di confronto con il Coordinamento tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Regioni ed Autorità competenti in materia di aria ambiente, previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.
3. Le modalità di convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle riunioni della Commissione sono disciplinate con apposito regolamento approvato dalla Commissione nella prima seduta.
4. La Commissione si esprime a maggioranza dei presenti. A ciascun componente o suo sostituto é attribuito un voto. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
Articolo 5
Utilizzo delle istruttorie della Commissione
1. Le istruttorie approvate dalla Commissione sono trasmesse alla Direzione generale per i Rifiuti e per l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini delle valutazioni di competenza relative al procedimento di integrazione e aggiornamento dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.