Sentenza Tar Lombardia 29 agosto 2016, n. 1161
Materiali di riporto - Esclusione dalla disciplina dei rifiuti - Articolo 41, Dl 69/2013 - Test di cessione - Applicabilità della norma - Nota Mattm 13338/2014 - Necessità che il materiale sia stato allocato antecedentemente al Dpr 915/1982 - Sussistenza
Il Dl 69/2013 (cd. "Fare") che esclude – a determinate condizioni - i materiali da riporto dalla disciplina in materia di rifiuti, secondo il Tar Lombardia, si applica solo ai materiali allocati prima del 16 dicembre 1982.
Il Giudice amministrativo lombardo (sentenza 1161/2016) ricorda infatti come, anche a causa dei numerosi dubbi che il Dl 69/2013 ha lasciato agli interpreti, il MinAmbiente sia già intervenuto sul tema chiarendo, attraverso la nota 13338/2014, che le nuove regole si applicano solo ai riporti allocati antecedentemente all'entrata in vigore del Dpr 915/1982, primo provvedimento nazionale di disciplina organica dei rifiuti.
Nel caso giunto in giudizio, in cui il ricorrente ha provato (solo) che i riporti erano stati allocati prima del 1989, il Tar ha deciso di escludere "quantomeno sotto il profilo del momento storico" l'applicabilità del decreto "Fare".
La norma in questione sottrae i materiali di riporto, qualora conformi ai limiti dei test di cessione, dalle regole applicabili ai rifiuti. Nel caso opposto, le matrici vanno qualificate come "fonti di contaminazione" e devono essere rimosse, o rese conformi ai limiti o sottoposte a messa in sicurezza permanente.
Tar Lombardia
Sentenza 29 agosto 2016, n. 1161
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