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Acque
Giurisprudenza

Sentenza Tar Piemonte 5 ottobre 2016, n. 1229

Acque - Servizio idrico integrato - Affidamento - Competenza del Comune - Esclusione - Articoli 147 e 153, Dlgs 152/2006 - Competenza dell'Ente di governo dell'ambito - Sussistenza

Ai sensi della normativa in materia di gestione delle acque, il Comune non può costituire società per la gestione del servizio idrico ma è obbligato ad aderire alla società scelta dall'Autorità d'ambito.
Lo ricorda il Tar Piemonte nella sentenza 5 ottobre 2016, n. 1229 che ha respinto le doglianze di un Comune piemontese che non aveva aderito alla società cui era stata affidata in house la gestione del servizio idrico, escludendo il proprio territorio dalla gestione d'ambito ad essa affidata e continuando gestire in economia le fasi del ciclo delle acque (fognatura, acquedotto e depurazione). Per i Giudici il Dlgs 152/2006 (articoli 147 e 153) è chiaro nello stabilire la competenza dell'Ente di governo dell'ambito nella gestione del servizio idrico e l'obbligo per i Comuni non solo di aderire all'Ente di governo dell'ambito ma anche di aderire alla società scelta dall'Ato per la gestione del servizio idrico.
La deroga ex articolo 147, comma 2-bis del Dlgs 152/2006 si applica solo se l'Ambito territoriale ottimale coincide con l'intero territorio regionale, situazione che non c'è nel caso del Piemonte (come nel caso di quasi tutte le Regioni) laddove invece vi cono diversi Enti di governo dell'ambito generalmente coincidenti col territorio provinciale.

Tar Piemonte

Sentenza 5 ottobre 2016, n. 1229