Sentenza Tar Emilia-Romagna 19 agosto 2022, n. 652
Acque - Servizio idrico integrato - Gestione autonoma del Servizio idrico da parte di un Comune - Salvaguardia della gestione autonoma comunale ai sensi dell'articolo 147, comma 2-bis, Dlgs 152/2006 - Condizioni - Provvedimento favorevole dell'Ente di governo dell'ambito territoriale - Necessità - Sussistenza - Articolo 147, comma 2-ter, Dlgs 152/2006 introdotto dall'articolo 22, comma 1-quinquies, Dl 152/2021 come convertito dalla legge 233/2021 - Passaggio automatico dal 1 luglio 2022 all'Ente unico di gestione individuato dall'Ente di governo dell'ambito territoriale di tutte le gestioni autonome non riconosciute dallo stesso Ente di governo dell'ambito come in possesso dei requisiti ex articolo 147, comma 2-bis, Dlgs 152/2006 - Legittimità - Sussistenza
Ai sensi dell'articolo 147, comma 2-ter, Dlgs 152/2006 dal 1° luglio 2022 le gestioni comunali del Servizio idrico che non hanno i requisiti per continuare in "autonomia" passano al gestore unico.
A ricordarlo il Tar Emilia-Romagna nella sentenza 19 agosto 2022, n. 652 che ha respinto il ricorso di un Comune. I Giudici hanno sottolineato come il comma 2-ter dell'articolo 147 del Dlgs 152/2006, introdotto dall'articolo 22, comma 1-quinquies, Dl 152/2021, convertito dalla legge 233/2021 ha stabilito che se l'Ente di governo dell'ambito territoriale non si è ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia della gestione autonoma comunale del Servizio idrico integrato, dal 1° luglio 2022 scatta l'obbligatoria confluenza nel gestore unico. L'Ente di governo dovrà poi entro il 30 settembre 2022 adottare i provvedimenti necessari per affidare tali gestioni comunali autonome al gestore unico di ambito. La normativa è chiara per il Tar: da un lato afferma di nuovo la necessità della gestione unitaria del servizio idrico per l'Ambito territoriale ottimale; dall'altro ribadisce che l'unico soggetto che adotta decisioni in materia è l'Ente di governo dell'ambito.
Il Comune lamentava che il passaggio automatico riguardava solo i Comuni nei confronti dei quali l'Ente di governo non si fosse espresso sulla sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del Servizio ai sensi dell'articolo147, comma 2-bis, del Dlgs n. 152/2006: un caso diverso da quello di specie. Ma per i Giudici il tenore della norma è evidentemente quello di riferirsi ai casi in cui l'Ente di governo non si sia espresso "positivamente". Nel caso del Comune ricorrente, l'Ente di governo dell'ambito si era espresso nei confronti del Comune ma negativamente non riconoscendogli i requisiti di legge per il mantenimento della gestione autonoma. (FP)
N.d.R.:
1) la presente sentenza è stata confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato 2 febbraio 2024, n. 1113;
2) di analogo tenore alla presente sentenza le sentenze Tar Emilia-Romagna 19 agosto 2022, n. 651 (confermata dalla sentenza Consiglio di Stato 2 febbraio 2024, n. 1114) e Tar Emilia-Romagna 19 agosto 2022, 650 (riformata dalla sentenza Consiglio di Stato 2 febbraio 2024, n. 1115).
Tar Emilia-Romagna
Sentenza Tar 19 agosto 2022, n. 652
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