Acque
Normativa Vigente

Delibera Arera 21 febbraio 2023, n. 64/2023/R/Idr

Avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (Mti-4)

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 21 febbraio 2023, n. 64/2023/R/Idr

(Pubblicata sul sito Internet dell'Autorità il 23 febbraio 2023)

Avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (Mti-4)

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Nella 1239a

riunione del 21 febbraio 2023

Visti:

— la direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (di seguito: direttiva 2000/60/Ce);

— la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477, recante "Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche" (di seguito: comunicazione COM(2000)477);

— la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672, recante "Relazione sul riesame della politica europea in materia di carenza idrica e di siccità" (di seguito: comunicazione COM(2012)672);

— la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673, recante "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee" (di seguito: comunicazione COM(2012)673);

— la decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (di seguito: Pnrr);

— la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità" (di seguito: legge 481/1995);

— il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, avente ad oggetto "Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481";

— il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (di seguito: Dlgs 152/2006);

— il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante "Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia" come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;

— il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/2011) e, in particolare, l'articolo 21;

— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: Dpcm 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";

— il "Piano nazionale di ripresa e resilienza", trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea il 5 maggio 2021;

— il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" (di seguito: decreto-legge 152/2021);

— la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021";

— il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali" (di seguito decreto-legge 115/2022);

— il decreto-legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (di seguito: Dlgs 201/2022);

— le recenti sentenze del Consiglio di Stato riferite a talune disposizioni dei metodi tariffari adottati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) per il servizio idrico integrato;

— la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/Idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (Mtt) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/Idr) ed il suo allegato A (di seguito: Mtt);

— la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/Idr, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-Cipe (Mtc) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/Idr" (di seguito: deliberazione 88/2013/R/Idr) ed il suo allegato 1 (di seguito: Mtc)";

— la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/Idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/Idr) ed il suo allegato A (di seguito: Mti);

— la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità (…)";

— la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/Idr e il relativo allegato A recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (Rqsii)", come successivamente modificato e integrato;

— la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/Idr, recante "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato";

— la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/Idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio Mti2" (di seguito: deliberazione 664/2015/R/Idr) e il relativo allegato A (di seguito Mti2);

— la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/Idr, recante "Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale" e il relativo Allegato A recante "Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (Timsii)", come successivamente modificato e integrato;

— la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/Idr, avente ad oggetto "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (Ticsi), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti";

— la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/Idr, e il relativo allegato A, recante "Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (Tibsi)", come successivamente modificato e integrato;

— la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/Idr (di seguito: deliberazione 917/2017/R/Idr) e il relativo allegato A, recante "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (Rqti)", come successivamente modificato e integrato;

— la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/Idr, recante "Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 918/2017/R/Idr);

— la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/Idr, e il relativo allegato A, recante "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (Remsi)", come successivamente modificato e integrato;

— la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2019, 547/2019/R/Idr, recante "Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni", come successivamente modificata e integrata;

— la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/Idr (di seguito: deliberazione 580/2019/R/Idr) e il relativo allegato A, recante "Metodo tariffario idrico 2020-2023 Mti-3. Schemi regolatori" (di seguito: Mti-3);

— la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2020, 235/2020/R/Idr, recante "Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell'emergenza da Covid-19";

— la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2021, 609/2021/R/Idr, recante "Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (Timsii)";

— la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/Idr, recante "Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 639/2021/R/Idr);

— la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante "Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente";

— la deliberazione dell'Autorità 24 maggio 2022, 229/2022/R/Idr, recante "Conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del Tar Lombardia, Sezione Prima, nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022" (di seguito: deliberazione 229/2022/R/Idr);

— la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2022, 495/2022/R/Idr, recante "Riapertura dei termini per l'anticipazione finanziaria volta alla mitigazione degli effetti del trend di crescita del costo dell'energia elettrica sui gestori del servizio idrico integrato";

— la deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2023, 51/2023/R/Idr, recante "Avvio di procedimento per la definizione di schemi tipo di bando di gara per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del Dlgs 201/2022" (di seguito: deliberazione 51/2023/R/Idr).

Considerato che:

— la direttiva 2000/60/Ce prevede, all'articolo 9, che "Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga»";

— la comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, vi siano:

a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione, che includono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi e a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);

— nella comunicazione COM(2012)672, la Commissione europea rileva che "l'attuazione di quanto prescritto dalla direttiva quadro sulle acque in merito al recupero dei costi e incentivi di prezzo è stata limitata (…). Anche dove si usi una definizione più ampia dei servizi idrici, il recupero dei relativi costi finanziari non costituisce ancora la norma in tutti gli Stati membri (…)". Nella relazione si spiega che "se le tariffe del settore sono fissate a un livello inferiore al recupero dei costi, il grado di sostituzione dei beni nei sistemi per l'acqua potabile può non essere sufficiente per ridurre le dispersioni a livelli accettabili e i fondi disponibili per il trattamento possono non essere sufficienti per conseguire gli obiettivi ambientali", evidenziando poi che "l'efficienza sotto il profilo dei costi e l'analisi costi-benefici è stata di rado fruita dagli Stati membri per conferire priorità agli investimenti";

— la Commissione europea, con la Comunicazione COM(2012)673, dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee la determinazione di "prezzi delle acque che incentivino l'efficienza", fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:

• "fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei

costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la

misurazione del consumo",

• "fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione".

Considerato che:

— l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/2011, ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", all'uopo precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";

— l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";

— l'articolo 154, comma 4, del Dlgs 152/2006 dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità";

— l'articolo 3, comma 1, del Dpcm 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che la medesima Autorità:

• "definisce le componenti di costo — inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione — per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)" (lettera c);

• "predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)" (lettera d);

• "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)" (lettera f).

Considerato che:

— in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell'interesse primario dei cittadini e degli utenti –con il Dlgs 201/2022 è stata rafforzata la centralità dell'azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando – per quanto di interesse in questa sede – che:

• restano ferme "le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità" (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1), anche prevedendo, in tema di "Tariffe" (articolo 26), che siano altresì fatte salve "le disposizioni contenute nelle norme di settore" e che — alla luce di tali presupposti — gli enti affidanti definiscano le tariffe dei servizi "in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia";

• "le Autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento [definiti come indicatori di costo, che stimano le risorse necessarie alla gestione del servizio secondo criteri di efficienza, o costi benchmark] dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi", che rilevano anche ai fini delle valutazioni richieste ai soggetti affidanti in sede di assegnazione del servizio pubblico locale (articolo 7, comma 1);

• sono, altresì, fatte salve le discipline settoriali in materia di determinazione del valore di subentro, in caso di durata dell'affidamento inferiore al tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti indicati nel contratto di servizio ovvero in caso di cessazione anticipata (articolo 19, comma 2);

— inoltre, le disposizioni in ordine all'organizzazione dei servizi pubblici locali recate dall'articolo 5 del menzionato Dlgs 201/22 – volte ad incentivare la razionalizzazione degli assetti locali e le aggregazioni – rappresentano un opportuno completamento delle misure per il "rafforza[mento del] processo di industrializzazione del settore ([al fine di favorire] la costituzione di operatori integrati, pubblici o privati, con l'obiettivo di realizzare economie di scala e garantire una gestione efficiente degli investimenti e delle operazioni) e ridurre il divario esistente (water service divide) tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno" (previsto tra le "Riforme" del Pnrr). Il riferimento, in particolare, è:

• alla previsione di cui all'articolo 22, comma 1-quinquies, del decreto-legge 152/2021, che ha fissato un termine ultimo (1° luglio 2022) entro il quale l'Ente di governo dell'ambito era tenuto ad esprimersi sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui al comma 2-bis, lettera b), dell'articolo 147 del Dlgs 152/2006, nonché un termine (30 settembre 2022) entro il quale il richiamato ente era tenuto a provvedere ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del richiamato comma 2-bis;

• alle disposizioni di "rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato" introdotte dall'articolo 14 del decreto-legge 115/2022, con l'obiettivo di superare le perduranti situazioni inerziali con riferimento alle procedure di affidamento del servizio idrico integrato.

Considerato, altresì, che:

— ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/Idr, recante il metodo tariffario transitorio Mtt ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/Idr, dettagliando il metodo tariffario transitorio Mtc per le gestioni ex-Cipe;

— con la deliberazione 643/2013/R/Idr, l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (Mti), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere il Mtt e il Mtc, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di schemi regolatori;

— nella definizione dei sopracitati metodi tariffari l'Autorità ha informato la propria attività ai seguenti criteri: trasparenza e accountability (definendo una regolazione transitoria essenzialmente basata sulla puntuale identificazione delle voci di costo di cui tener conto nella determinazione delle tariffe), coerenza (introducendo una regolazione asimmetrica e innovativa ed esplicitando la relazione tra identificazione degli obiettivi, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi), efficienza ed efficacia (attraverso un meccanismo di Rolling Cap che tiene bloccati i costi ammissibili fino alla definizione di frontiere di efficienza operativa, ed ammette la possibilità che, a fronte di obiettivi specifici aggiuntivi, possa emergere una richiesta di oneri ulteriori);

— l'impostazione generale del Mti è stata, poi, confermata, con la deliberazione 664/2015/R Idr, con la quale l'Autorità ha approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (Mti-2), introducendo alcuni elementi di novità finalizzati a tener conto della necessità di promuovere gli investimenti, la sostenibilità dei corrispettivi tariffari all'utenza e i miglioramenti della qualità (contrattuale) del servizio, nonché di accompagnare i processi di aggregazione gestionale in atto;

— con la deliberazione 918/2017/R/Idr, l'Autorità ha disciplinato le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (riferito agli anni 2018 e 2019) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza del Mti2, contestualmente prevedendo che i soggetti competenti fossero tenuti a recepire — negli atti che costituiscono lo specifico schema regolatorio (ossia programma degli interventi, piano economico-finanziario e convenzione di gestione) — gli obiettivi di qualità tecnica (distinti in obiettivi di mantenimento e di miglioramento, a seconda delle condizioni di partenza riscontrate) introdotti con la deliberazione 917/2017/R/Idr;

— con il più recente metodo tariffario Mti-3 di cui alla deliberazione 580/2019/R/Idr, adottato per il quadriennio 2020-2023, l'Autorità ha consolidato la regolazione asimmetrica e innovativa in precedenza elaborata, in particolare declinando:

• nell'ambito dei criteri per il computo dei costi operativi endogeni, disposizioni in grado di rafforzare le misure di promozione dell'efficienza gestionale volte al controllo dei costi operativi, sulla base di una stima (attraverso tecniche econometriche) del costo operativo minimo, dati il livello dell'output (produzione ed erogazione del servizio) e i prezzi dei fattori produttivi, permettendo una misura dell'eventuale inefficienza delle gestioni (comunque tenendo conto di alcune caratteristiche esogene che influenzano i costi) e prevedendo un graduale percorso di recupero dell'efficienza;

— una serie di misure tese a valorizzare interventi per la sostenibilità e la resilienza a fronte del Climate Change, individuando quattro pilastri sui quali intervenire: i) efficienza energetica; ii) riduzione dell'utilizzo della plastica mediante la promozione del consumo di acqua potabile; iii) recupero di energia e materie prime nonché diffusione di energie rinnovabili; iv) riuso dell'acqua trattata;

• forme di regolazione tariffaria semplificate e innovative (denominate "schema regolatorio di convergenza"), alle quali è possibile far ricorso in presenza di perduranti criticità nell'avvio delle attività di programmazione e di organizzazione della gestione, nonché di realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari: detta regolazione di convergenza – destinata principalmente a quella parte del Paese che maggiormente sconta il Water Service Divide – ha rappresentato dunque uno strumento per avviare (secondo regole semplificate e sulla base di un programma di impegni ben identificati) un percorso di recupero della qualità del servizio prevista dalla regolazione nazionale (secondo un processo di graduale riordino degli assetti del settore);

— con la deliberazione 639/2021/R/Idr sono state poi definite – integrando le previsioni di cui al Mti-3 – specifiche regole per procedere all'aggiornamento biennale delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2022 e 2023, anche in considerazione degli interventi regolatori richiesti per una efficace implementazione degli strumenti di supporto del Next Generation EU, fra cui il Dispositivo per la ripresa e resilienza (Rrf) e il Pacchetto di assistenza alla ripresa per la coesione e i territori di Europa (React-Eu).

Considerato, inoltre, che:

— da ultimo, l'Autorità – al fine di rafforzare la chiarezza, la trasparenza e la certezza del quadro regolatorio di riferimento – ha concluso, con deliberazione 229/2022/R/Idr, il procedimento per il riesame dei criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in relazione alla straordinaria e documentata entità dei rincari dei costi energetici, introducendo specifiche misure per mitigarne gli effetti (a cui gli Enti di governo dell'ambito possono far ricorso su richiesta del pertinente gestore), tra le quali:

• la possibilità, con riferimento all'anno ? = {2022}, di formulare motivata istanza alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) per l'attivazione di forme di anticipazione finanziaria connesse al reperimento di risorse per far fronte a parte delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica (comma 1.1, lettera b);

— la facoltà, laddove l'entità del costo effettivo per l'acquisto di energia elettrica riferito al 2021 risulti superiore a quello riconosciuto in applicazione delle regole di cui all'articolo 20 e al comma 27.1 del Mti-3, di presentare motivata istanza per il riconoscimento di costi aggiuntivi nell'ambito della quantificazione della componente di conguaglio "costi (…) per il verificarsi di eventi eccezionali" riferita all'anno ? = {2023}, corredata da un piano di azioni per il contenimento del costo dell'energia, con una valutazione del potenziale risparmio energetico, nonché delle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali (comma 1.1, lettera c);

— le menzionate previsioni si affiancano (oltre che alle misure governative a più riprese adottate per il contenimento dei prezzi dell'energia elettrica e per attenuare gli impatti della relativa dinamica sullo svolgimento delle attività produttive) alla possibilità – già declinata in sede di adozione della deliberazione 639/2021/R/Idr – di valorizzare nell'ambito dell'aggiornamento delle tariffe per gli anni 2022 e 2023 una componente aggiuntiva di natura previsionale (???????,?), volta ad anticipare almeno in parte gli effetti del trend di crescita del costo dell'energia elettrica, con la precisazione che gli effetti in tal modo già intercettati, saranno sottratti dalle pertinenti componenti a conguaglio relative al quarto periodo regolatorio;

— al comma 1.2 della richiamata deliberazione 229/2022/R/Idr, al fine di rafforzare il monitoraggio sull'andamento degli oneri di energia elettrica sostenuti a livello nazionale per la gestione del servizio idrico integrato, è stato poi previsto che l'Autorità, con cadenza annuale, a partire dal 2023, pubblichi il costo medio di settore della fornitura elettrica, sulla base di apposite ricognizioni all'uopo condotte, anche riservandosi (alla luce di ulteriori criticità riconducibili ai prezzi dell'energia eventualmente rappresentate) "di valutare l'adozione di misure regolatorie aggiuntive, comunque garantendo la stabilità del quadro di regole di riferimento".

Considerato, infine, che:

— sono di recente giunti a conclusione i conteziosi relativi ad alcune disposizioni del metodo tariffario Mti, con sentenze che — nel confermare l'impostazione generale adottata dall'Autorità e nel valutare positivamente una serie di elementi specifici — hanno fatto emergere, comunque, la necessità di rettifica e di integrazione di talune regole di computo stabilmente considerate nell'ambito della metodologia tariffaria pro tempore vigente.

Ritenuto che:

— sia necessario avviare un procedimento volto alla definizione, per il quarto periodo regolatorio, del metodo tariffario Mti-4 per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, in conformità ai principi derivanti dalla normativa eurounitaria e nazionale;

— nell'ambito del richiamato procedimento – anche in coerenza con le linee di intervento su cui si sviluppa il Quadro strategico dell'Autorità per il periodo 2022-2025 – sia in particolare opportuno:

• mantenere un quadro generale di regole stabile e certo, che sia ritenuto efficace e credibile dai vari attori presenti nel comparto idrico;

• impiegare modelli statistici per l'individuazione di costi benchmark di riferimento e, sulla base di nuove evidenze, declinare ulteriori meccanismi per promuovere l'efficienza gestionale (anche in termini di consumo energetico);

• potenziare le misure per orientare le scelte di investimento dei soggetti competenti verso soluzioni innovative e a minor impatto ambientale, nonché di maggiore resilienza agli eventi estremi, connessi al cambiamento climatico in atto;

• in particolare, estendere le misure incentivanti tese a favorire gli interventi di efficienza energetica e per l'autoconsumo, la riduzione dell'utilizzo della plastica, il recupero di materie prime, il riuso dell'acqua, e promuovere ulteriormente – in coerenza con la gerarchia per la gestione dei rifiuti – la riduzione della quantità di fanghi da depurazione complessivamente smaltiti in discarica;

• anche alla luce dei processi di aggregazione gestionale in atto per effetto delle più recenti disposizioni normative tese alla razionalizzazione della governance di settore, aggiornare il sistema di previsioni alla base delle determinazioni tariffarie d'ufficio e dell'esclusione dall'aggiornamento tariffario, nonché individuare nuovi strumenti per cogliere tutte le opportunità insite nella "regolazione di convergenza", introdotta con il Mti-3 e volta alla progressiva riduzione dei differenziali nei livelli di prestazione del servizio e nella possibilità di accesso all'acqua, tra le aree del Paese;

• preservare l'efficacia della spesa per investimenti nelle infrastrutture idriche,mantenendo una visione integrata sulle molteplici fonti di finanziamento attivabili e rafforzando le misure volte a promuovere l'effettiva realizzazione degli investimenti programmati, con una rinnovata attenzione allo stato di avanzamento delle opere, per cui sia previsto un finanziamento/cofinanziamento attraverso risorse pubbliche;

• in generale, assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni, in un quadro di forte attenzione per la sostenibilità sociale delle tariffe pagate dagli utenti finali;

• in continuità con l'impostazione stabilmente assunta per assicurare l'uniformità e l'omogeneità degli atti di programmazione, aggiornare gli schemi tipo di piano economico-finanziario e di programma degli interventi, affinché gli stessi siano coerentemente redatti tenendo conto dei livelli minimi, degli indicatori e degli standard di qualità fissati dalla regolazione, anche declinando le modalità per il  recepimento — nei medesimi atti — degli interventi finanziati nell'ambito delle lineedi investimento del Pnrr per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico ("Investimento 4.1" della Missione M2C4), per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti ("Investimento 4.2" della Missione M2C4) e per il potenziamento della fognatura e della depurazione ("Investimento 4.4" della Missione M2C4 e "Investimento 1.1" della Missione M2C1);

• tener conto della disciplina dei contenuti minimi dei bandi di gara da definire in esito al procedimento avviato con deliberazione 51/2023/R/Idr, volto in particolare all'individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo a base di gara, nonché per la formulazione e la valutazione delle offerte (economiche e tecniche) affinché le stesse siano coerenti con le previsioni regolatorie in materia tariffaria e di qualità.

Ritenuto, infine:

— che, anche alla luce dei più recenti elementi rappresentati dagli Enti di governo dell'ambito e dai gestori, possa essere necessario estendere taluni degli strumenti introdotti con deliberazione 229/2022/R/Idr al fine di mitigare gli effetti dello straordinario aumento dei costi per l'acquisto di energia elettrica registrato nel corso dell'anno passato, contemperando l'esigenza di favorire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario degli operatori con quella di contenere gli oneri gravanti sugli utenti in un'ottica di sostenibilità della tariffa ai medesimi applicata, anche valutando – con riferimento ai costi sostenuti nel 2022 – l'eventuale reiterazione di quanto disposto relativamente al 2021 dal comma 1.1, lett. c), della citata deliberazione 229/2022/R/Idr;

— in ossequio a quanto previsto dal comma 1.2 della deliberazione 229/2022/R/Idr, in esito a una ricognizione all'uopo condotta nel corrente mese di febbraio 2023, di indicare quale valore del costo medio di settore della fornitura elettrica relativo al 2022, il seguente: 0,2855 €/kWh;

— che sia opportuno individuare nel 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione del procedimento

 

Delibera

1. di avviare un procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (Mti-4);

2. in ossequio a quanto previsto dal comma 1.2 della deliberazione 229/2022/R/Idr, di indicare quale valore del costo medio di settore della fornitura elettrica relativo al 2022, il seguente: 0,2855 €/kWh;

3. di individuare il responsabile del procedimento di cui al precedente punto 1. nel Direttore della Direzione Sistemi idrici (Dsid), conferendo, al medesimo, mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per la predisposizione di uno o più documenti di consultazione in relazione alla tematica in oggetto, nonché per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento, anche convocando eventuali incontri tecnici e focus group;

4. di prevedere che il procedimento di cui al punto 1. si concluda entro il 31 dicembre 2023;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

21 febbraio 2023