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Imballaggi
Giurisprudenza

Sentenza Tribunale Roma 13 ottobre 2016, n. 19252 (data udienza)

Imballaggi - Contenitori, casse e pallet per uso industriale - Riconduzione alla definizione di imballaggio - Articolo 218, Dlgs 152/2006 - Legittimità - Sussistenza - Qualificazione di imballaggio in dipendenza della funzione per la quale è astrattamente ideato a prescindere dal concreto impiego

Ai sensi della disciplina Ue e di quella italiana i contenitori in pallet di plastica per contenere semilavorati nella fase di produzione sono imballaggi perché diretti a facilitarne trasporto e manipolazione.
L'ottava Sezione civile del Tribunale di Roma nella sentenza 19252/2016 (udienza del 13 ottobre) ha confermato il proprio orientamento accogliendo il ricorso di Conai nei confronti di una azienda per il mancato versamento di contributi ambientali dovuti per contenitori, casse e pallet in plastica per uso industriale. Per i Giudici ai sensi dell'articolo 218, lettera d) del Dlgs 152/2006 in coerenza con la direttiva imballaggi 94/62/Ce le casse e i pallet prodotti dall'azienda sono imballaggi anche quando siano adibiti a contenere semilavorati nella fase di produzione, in quanto sono comunque diretti a facilitare il trasporto e la manipolazione delle merci.
Il Tribunale ricorda che secondo la normativa vigente la qualificazione di un bene come imballaggio per il trasporto dipende dalla funzione per la quale il bene è astrattamente ideato a prescindere da quale sia il concreto impiego che ne faccia l'avente causa dal produttore. Va valutata la destinazione intrinseca dello stesso bene a prescindere dalle varie modalità di utilizzo o dagli usi secondari verificabili in concreto.

Tribunale

Sentenza 13 ottobre 2016, n. 19252 (data udienza)