Sentenza Consiglio di Stato 16 dicembre 2021, n. 8402
Rifiuti - Imballaggi - Sistema di gestione degli imballaggi ex articolo 221, Dlgs 152/2006 - Responsabilità estesa del produttore - Riconoscimento di un Sistema alternativo al Consorzio di filiera ex articolo 223, Dlgs 152/2006 - Comportamenti di un Consorzio esistente che impedisce al Sistema autonomo di adempiere gli obblighi di responsabilità estesa del produttore e raggiungere gli obiettivi ambientali indicati nel decreto di riconoscimento - Violazione della concorrenza - Intervento in via cautelare dell'Autorità antitrust per rimuovere gli ostacoli alla concorrenza nel mercato ex articoli 3 e 14-bis, legge n. 287/1990 - Legittimità - Sussistenza
Sono legittimi i provvedimenti dell'Antitrust, anche in via cautelare, che rimuovono "condotte anticoncorrenza" di un Consorzio di gestione imballaggi verso un "nuovo entrante" nel sistema.
Confermata dal Consiglio di Stato (sentenza 16 dicembre 2021, n. 8402) la legittimità dei provvedimenti che l'Autorità antitrust ha preso in via cautelare ex articolo 14-bis legge n. 287/1990 nei confronti di un Consorzio di filiera per la gestione di imballaggi in plastica il quale aveva tenuto alcune condotte volte a impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali previsti ad un Sistema alternativo per la gestione di imballaggi in Pet, riconosciuto in via provvisoria dal Ministero ai sensi dell'articolo 223, Dlgs 152/2006.
In particolare oggetto dell'intervento dell'Antitrust sono stati il ridimensionamento della pretesa del Consorzio di filiera di gestire per intero il materiale derivante dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, anche per il quantitativo eccedente l'immesso in consumo dei propri consorziati e la presenza di clausole contrattuali o interventi del Consorzio di filiera che di fatto impedivano al nuovo entrante di stipulare accordi (con l'Anci, i titolari o i gestori del servizio della raccolta differenziata e i Centri di selezione) necessari perché il Sistema autonomo potesse avere la disponibilità dei rifiuti riferibili all'immesso al consumo dei propri aderenti e adempiere agli obblighi Epr (responsabilità estesa del produttore) imposti dal Ministero per ottenere il via libera definitivo dopo il riconoscimento provvisorio. Il sistema di gestione imballaggi normato dal Dlgs 152/2006, ricorda il Consiglio di Stato, delinea un assetto del mercato incentrato sulla libera concorrenza, essendo possibile la coesistenza del Consorzio di filiera con Sistemi autonomi anche in relazione alla medesima tipologia di materiale di imballaggio. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 16 dicembre 2021, n. 8402
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