Sentenza Corte di Cassazione 10 gennaio 2017, n. 655
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Smaltimento, commercio, deposito incontrollato di rifiuti - Articolo 256, Dlgs 152/2006 - Sequestro preventivo del profitto del reato - Nozione di profitto - Vantaggio economico al netto di quanto conseguito per effetti di un rapporto sinallagmatico - Attività lecita ad oggetto Mps
Il profitto del reato-presupposto ex Dlgs 231/2001 sulla responsabilità degli enti per reato degli amministratori è solo quello da reato, esclusa la quota-parte ottenuta in forza di contratto sinallagmatico.
La Corte di Cassazione (sentenza 10 gennaio 2017, n. 655) ha rigettato le richieste del P.M. che chiedeva la cassazione del provvedimento con cui il Tribunale aveva annullato un decreto di sequestro preventivo ex Dlgs 231/2001 del profitto di un reato di smaltimento, commercio, deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non, ex articolo 256, Dlgs 152/2006 posto in essere dal titolare di un'impresa del Lazio. Il Tribunale aveva annullato il sequestro sulla base del fatto che il profitto non era stato determinato in maniera precisa, includendo anche quello derivante da attività lecita tra le parti in forza di contratto a prestazioni corrispettive (sinallagmatico).
Per la Cassazione il ragionamento del Tribunale è corretto. Il profitto del reato-presupposto oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca è solo il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, al netto di quanto acquisito dalla parte per l'opera prestata in funzione di un contratto. Se, come sostiene il P.M. non è possibile individuare correttamente il profitto in esame, questo non vuol dire che si debba sequestrare l'intera somma, ma semmai trarre le conseguenze sulla inattuabilità della confisca.
Corte di Cassazione
Sentenza 10 gennaio 2017, n. 655
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