Sentenza Corte di Cassazione 31 gennaio 2022, n. 3331
Rifiuti - Gestione (N.d.R.: articolo 183, comma 1, lettera f), Dlgs 152/2006) - Rimozione di rifiuti di amianto da un edificio - Affidamento dei lavori e della rimozione, raccolta e trasporto a ditta priva dell'autorizzazione alla gestione rifiuti pericolosi - Configurabilità del reato di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 a carico dell'esecutore dei lavori - Sussistenza - Responsabilità del committente i lavori a titolo di concorso nel reato ex articolo 110, Codice penale - Sussistenza - Configurabilità della responsabilità penale anche a carico di chi svolge l’attività di gestione rifiuti in modo secondario rispetto all’attività principale - Sussistenza - Esclusione della occasionalità della condotta in ragione della quantità e del tipo di rifiuti e del "minimum" di organizzazione presente - Sussistenza
Affidare la rimozione dell'amianto da un edificio a soggetto non autorizzato a gestire rifiuti pericolosi, configura il reato di gestione illecita di rifiuti anche per il committente dell'opera.
La Corte di Cassazione nella sentenza 31 gennaio 2022, n. 3331 ha confermato la condanna del titolare di una ditta di costruzioni in Sicilia che su incarico del proprietario di un immobile – anche lui condannato a titolo di concorso nel reato - rimuoveva lastre di amianto senza essere autorizzato alla gestione di tale rifiuto pericoloso. Nel caso di specie, ottenuta l'autorizzazione comunale alla rimozione dell'amianto, il proprietario dell'edificio, committente dei lavori (che è anche "produttore giuridico" dei rifiuti ex articolo 183, comma 1, lettera f), Dlgs 152/2006), affidava l'incarico a una ditta di costruzioni priva dell'autorizzazione alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi.
I Supremi Giudici hanno evidenziato come il reato di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 non è integrabile solo da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti, ma è un reato comune che può essere commesso anche da chi svolge attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa. Quanto al fatto che l'imputato rivendicava la occasionalità della condotta che non configurerebbe l'illecito, la Corte di Cassazione ha evidenziato come la condotta occasionale va esclusa in ragione della quantità di rifiuti gestita e della loro natura e di un "minimum" di organizzazione presente (utilizzo di mezzo adeguato e coinvolgimento di più persone). (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 31 gennaio 2022, n. 3331
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