Dgr Liguria 30 dicembre 2016, n. 1313
Criteri e modalità di misura delle derivazioni anche ai fini del recepimento delle Linee guida quantificazione volumi idrici uso irriguo - Dm 31 luglio 2015
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Regione Liguria
Deliberazione Giunta regionale 30 dicembre 2016, n. 1313
(Bur 1° febbraio 2017 n. 5)
La Giunta regionale
Richiamati:
— la direttiva 2000/60/Ce "Direttiva Quadro Acque" e successive modifiche, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
— il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed, in particolare, la Parte terza — Titolo II sugli obiettivi di qualità dei corpi idrici, che all'articolo 95, comma 3, prevede la definizione da parte delle Regioni, sulla base di linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente, degli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione dei volumi e delle portate d'acqua pubblica derivati in corrispondenza dei punti di prelievo, e ove presente, di restituzione nonché gli obblighi di trasmissione all'autorità concedente;
— il Piano di tutela delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 11 del 29 marzo 2016 ed, in particolare, l'articolo 33 delle Norme di attuazione;
— i Piani di gestione delle acque dei Distretti idrografici Fiume Po ed Appennino Settentrionale 2015-2021 approvati in sede di Comitato Istituzionale Integrato il 3 marzo 2016;
— i protocolli d'intesa per l'istituzione degli Osservatori permanenti sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale e del Po, sottoscritti il 13 luglio 2016 tra la Regione Liguria e le altre Regioni ivi ricadenti, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Dipartimento della Protezione civile, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ispra, Crea, Istat, Anbi, Utilitalia, Terna Rete Italia, protocolli aventi lo scopo di rafforzare la cooperazione e il dialogo tra i soggetti appartenenti al sistema di governance della risorsa idrica nell'ambito di ogni distretto, promuovendone l'uso sostenibile in attuazione della Direttiva quadro Acque e rimuovere tutti gli ostacoli alla circolarità e trasparenza delle informazioni e dei dati e mettere in atto le azioni necessarie per la gestione proattiva degli eventi estremi siccitosi e per l'adattamento ai cambiamenti climatici;
Richiamati altresì:
— il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015 "Approvazione delle Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo" che definisce, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2014-2020 — Sezione 2, punto 6.1.4, i criteri omogenei in base ai quali le Regioni, con proprio atto, ai sensi dell'articolo 2, regolamentano le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo al fine di promuovere l'impiego di misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi usati sia per gli utenti associati sia per l'autoconsumo;
— la deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale si è preso atto, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera b), della Lr n. 44/1995, della stesura definitiva del Programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 in attuazione del regolamento (Ce) n. 1305/2013 del Consiglio regionale n. 33 del 27 ottobre 2015, come approvato con la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015;
Dato atto che:
— la Regione, con il Piano di tutela delle acque (P.t.a.), come aggiornato con la Dcr n. 11/2016, persegue, anche in applicazione dell'articolo 95 del citato Dlgs n. 152/2006, la tutela quantitativa della risorsa idrica attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile;
— a tal fine il P.t.a., all'articolo 33 delle Norme di attuazione, prevede l'obbligo della misurazione delle portate per ciascun punto di prelievo con portata pari o superiore a 2 l/s, demandando alla Giunta regionale la definizione di criteri e modalità di misura delle derivazioni a qualunque uso destinate;
— tale adempimento si pone in continuità con le misure specifiche previste al riguardo nei Piani di gestione delle acque 2015-2021 dei Distretti idrografici, volte al miglioramento progressivo delle basi conoscitive per la valutazione delle pressioni sui corpi idrici;
Dato atto, altresì, che:
— con il citato Dm 31 luglio 2015 sono state approvate le linee guida per la regolamentazione, da parte delle Regioni, delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo al fine di promuovere l'impiego di misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi usati sia per gli utenti associati sia per l'autoconsumo;
— tali linee guida fissano gli elementi minimi per la quantificazione dei volumi idrici prelevati/restituiti e dei volumi utilizzati a scopo irriguo da applicarsi sia all'irrigazione collettiva che all'autoapprovvigionamento, al fine di acquisire un quadro conoscitivo da utilizzare anche per la redazione dei bilanci idrici, nel rispetto della Direttiva quadro Acque;
— le Regioni sono chiamate, ai sensi dell'articolo 2 del Dm 31 luglio 2015, al recepimento con proprio atto delle suddette Linee guida ministeriali entro il termine del 31 dicembre 2016, da assumersi in comune tra le strutture competenti in materia di ambiente e territorio e di agricoltura e sviluppo rurale, previa acquisizione del parere favorevole delle competenti Autorità distrettuali nonché di pareri tecnici da parte degli enti irrigui competenti per la gestione delle risorse idriche a fini irrigui e della relativa rappresentanza regionale (Anbi), come previsto dal paragrafo 5 delle Linee guida allegate al citato decreto ministeriale;
— tale adempimento costituisce, altresì, misura di attuazione della condizionalità ex ante di cui all'articolo 19 del regolamento n. 1303/2013, recante le disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei; condizionalità che costituisce presupposto vincolante per l'impiego dei fondi Feasr, di cui al Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020;
— la Regione, in data 13 luglio 2016, ha sottoscritto con le Autorità di bacino preposte ai distretti del Fiume Po e dell'Appennino settentrionale, specifici Protocolli di intesa per l'istituzione di un osservatorio permanente sugli utilizzi idrici, anche in relazione alle necessità di aggiornamento del bilancio idrico e alle finalità del citato decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 luglio 2015 sulla quantificazione dei volumi prelevati ad uso irriguo;
Considerato che:
— al fine di dare attuazione agli obblighi come sopra rappresentati, si è intrapreso un percorso condiviso con il Dipartimento competente in materia di Agricoltura nell'ambito di un gruppo di lavoro interdipartimentale all'uopo istituito, con nota Prot. IN/2016/9374 del 12/05/2016 dal Segretario generale;
— la misurazione e la conseguente quantificazione dei volumi idrici, prelevati ed impiegati per i diversi usi, rappresenta informazione di base fondamentale per la tutela quantitativa e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità della risorsa idrica attraverso una pianificazione sostenibile delle utilizzazioni delle acque, basata sull'aggiornamento del Bilancio idrico ai sensi dell'articolo 95 del Dlgs n. 152/2006, nonché del quadro delle pressioni sulle risorse idriche ai sensi dell'articolo 118 del Dlgs n. 152/2006;
— dando seguito all'esito delle attività condotte in seno al gruppo di lavoro, si è pervenuti alla stesura di un testo congiunto di criteri di misura e di stima delle portate prelevate, di cui all'allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
— nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti i pareri favorevoli dell'Autorità di bacino del Fiume Arno (Prot. n. 3588 del 6 dicembre 2016), dell'Autorità di bacino del Fiume Po (Prot. n. 7004/41 del 13 dicembre 2016);
— il parere favorevole dell'Autorità di bacino del Fiume Arno contiene la seguente prescrizione:
· l'opportunità di valutare l'impatto del prelievo (singolo e cumulato) sui corpi idrici oltre che con il metodo ERA, attualmente previsto come misura del Piano di tutela, anche con altre metodologie già formalizzate a livello di distretto ed altre in corso di emanazione a livello nazionale, in linea con il metodo ERA ma che potrebbero comportare la necessità di un riallineamento dei metodi;
— il parere favorevole dell'Autorità di bacino del Fiume Po contiene le seguenti prescrizioni:
l'individuazione dei corpi idrici naturali superficiali caratterizzati da deficit idrico deve essere effettuata utilizzando le metodologie individuate nell'ambito del Piano del bilancio idrico del Distretto del Fiume Po, adottato con delibera n. 6 di Comitato istituzionale del 7 dicembre 2016, per l'individuazione delle situazioni di criticità del bilancio idrico;
per l'individuazione dei corpi idrici naturali sotterranei caratterizzati da deficit idrico, occorre far riferimento al relativo stato quantitativo come riportato nel vigente Piano di gestione del Distretto idrografico del Fiume Po;
le caratteristiche tecniche e di compatibilità con il sistema di modellistica del distretto DEWS-Po per la trasmissione dei dati in tempo reale dei misuratori di classe alta e/o ai misuratori equiparabili a "strategici di primo livello", come definiti nelle linee guida Mipaaf, dovranno essere preventivamente condivise con questa Autorità;
— nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti i pareri tecnici del Canale Lunense (Prot. n. 2766 del 14 dicembre 2016) e dell'Anbi (Prot. n. 1673 del 14 dicembre 2016) come previsto dal citato Dm 31 luglio 2015 ai fini del recepimento delle linee guida ivi allegate ai fini irrigui;
Dato atto che:
— sono state recepite negli adottandi criteri le prescrizioni formulate nei pareri favorevoli dell'Autorità di bacino del Fiume Arno (Prot n. 3588 del 6 dicembre 2016), dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (Prot. n. 7004/41 del 13 dicembre 2016);
— gli adottandi criteri definiscono, in particolare, le modalità tecniche necessarie a corrispondere sia agli obblighi di misurazione previsti dal Dlgs n. 152/2006 sia alle Linee guida allegate al decreto ministeriale del 31 luglio 2015 per la regolamentazione, da parte delle Regioni, delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo secondo quanto disposto dall'Accordo di partenariato 2014-2020 — Sezione II — Punto 6.1.4;
— l'Anbi ha evidenziato che la misura in continuo, per le derivazioni irrigue sopra i 100 l/s, può risultare eccessivamente onerosa per le imprese agricole;
— è tecnicamente condivisibile consentire di misurare solo i valori cumulati mensili anziché quelli giornalieri, in presenza di dimostrate incompatibilità tecniche e/o economiche e nel caso in cui l'impatto della derivazione, valutato sulla base del metodo ERA o di altre metodologie definite a livello di distretto idrografico, risulti non significativo.
— la disciplina ivi prevista, ispirata ad un approccio più cautelativo, per quanto riguarda l'uso irriguo della risorsa, rispetto a quanto previsto dai criteri ministeriali da recepire, riguarda i seguenti aspetti:
la misurazione dei prelievi e delle restituzioni dell'acqua pubblica, a qualunque uso destinate, attraverso l'installazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presenti, di restituzione, nonché le tipologie di strumentazione e le modalità di rilevazione dei dati;
la comunicazione dei dati delle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni all'ente concedente, nonché le modalità di gestione, da parte dell'ente concedente, dei flussi informativi risultanti dalle attività di misurazione, anche con particolare riguardo ai volumi irrigui;
i tempi massimi di adeguamento delle concessioni esistenti a tali obblighi;
la modulazione degli obblighi di misurazione rapportata allo stato di qualità ambientale ed all'impatto cumulato delle derivazioni sul corpo idrico;
il monitoraggio dei volumi prelevati ed utilizzati ad uso irriguo, così come definito dalle Linee guida di cui al Dm 31 luglio 2015;
Ritenuto, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, di approvare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 33 delle Norme di attuazione del Piano di tutela delle acque, ed anche ai fini del recepimento delle Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, approvate con il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 luglio 2015, i "Criteri e modalità di misura delle derivazioni anche ai fini del recepimento delle Linee guida per la quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo Dm 31 luglio 2015", di cui all'allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
Su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e viabilità, ambiente e tutela del territorio, ecosistema costiero, ciclo delle acque e dei rifiuti, protezione civile, difesa del suolo e dell'Assessore all'agricoltura, allevamento, caccia e pesca, acquacoltura, parchi e biodiversità, sviluppo dell'entroterra, escursionismo e tempo libero
Delibera
Per i motivi di cui in premessa:
— di approvare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 33 delle Norme di attuazione del Piano di tutela delle acque, ed anche ai fini del recepimento delle Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, approvate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 luglio 2015, i "Criteri e modalità di misura delle derivazioni anche ai fini del recepimento delle Linee guida per la quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo Dm 31 luglio 2015", di cui all'allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
— di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria e sul sito web della Regione Liguria.
Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tar entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Allegato
Criteri e modalità di misura delle derivazioni
1 Premessa
L'articolo 95 del Dlgs 152/2006 prevede che la tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.
La Regione, ai sensi dell'articolo 95 comma 3 del Dlgs 152/2006, è chiamata a definire, sulla base di linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione dei volumi e delle portate d'acqua pubblica derivati in corrispondenza dei punti di prelievo, e ove presente, di restituzione nonché gli obblighi di trasmissione all'autorità concedente.
A tal fine, la Regione Liguria con l'articolo 33 delle Norme di attuazione del Piano di tutela delle acque, approvato con Dcr n. 11/2016, ha stabilito l'obbligo della misurazione delle portate per ciascun punto di prelievo con portata pari o superiore a 2 l/s, demandando alla Giunta regionale la definizione di criteri e modalità di misura delle derivazioni.
Si è pertanto avviato un percorso, anche condiviso con il Dipartimento competente in materia di agricoltura nell'ambito di un gruppo di lavoro interdipartimentale istituito a tale scopo, onde addivenire all'elaborazione di criteri omogenei che recepiscano anche, ai fini irrigui, le "Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo" approvate dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con decreto del 31 luglio 2015.
Tali linee guida contengono, come elementi minimi, la quantificazione dei volumi idrici prelevati/restituiti e dei volumi utilizzati a scopo irriguo da applicarsi sia all'irrigazione collettiva che all'auto-approvvigionamento, al fine di acquisire un quadro conoscitivo da utilizzare anche per la redazione dei bilanci idrici.
I presenti criteri definiscono, pertanto, le modalità tecniche necessarie a corrispondere sia agli obblighi di misurazione previsti sia dal Dlgs 152/2006, sia alle Linee guida ministeriali.
Gli adempimenti ivi previsti, assunti più cautelativi per l'uso irriguo rispetto alle citate Linee guida, riguardano i seguenti aspetti:
a) la misurazione dei prelievi e delle restituzioni dell'acqua pubblica, a qualunque uso destinate, attraverso l'installazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presenti, di restituzione, nonché le tipologie di strumentazione e le modalità di rilevazione dei dati;
b) la comunicazione dei dati delle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni all'ente concedente, nonché le modalità di gestione, da parte dell'ente concedente, dei flussi informativi risultanti dalle attività di misurazione, anche con particolare riguardo ai volumi irrigui;
c) i tempi massimi di adeguamento delle concessioni esistenti a tali obblighi;
d) il monitoraggio dei volumi prelevati ed utilizzati ad uso irriguo, così come definito dalle Linee guida di cui al Dm 31 luglio 2015.
La misurazione e conseguente quantificazione dei volumi idrici prelevati ed impiegati per i diversi usi rappresenta informazione di base fondamentale per la tutela quantitativa e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità della risorsa idrica attraverso una pianificazione sostenibile delle utilizzazioni delle acque basata sull'aggiornamento del Bilancio idrico ai sensi dell'articolo 95 del Dlgs 152/2006 e del quadro delle pressioni sulle risorse idriche ai sensi dell'articolo 118 del Dlgs 152/2006 . Ne consegue che suddetti obblighi sono modulati in relazione allo stato di qualità ambientale ed all'impatto cumulato delle derivazioni sul corpo idrico.
I presenti criteri, che discendono della direttiva 2000/60/Ce recepita nell'ordinamento italiano con il Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii, costituiscono, altresì, adempimento alla condizionalità ex ante per l'impiego dei fondi Feasr fissata dall'articolo 19 del regolamento (Ue) n. 1303/2013 recante "Disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei (Sie)", secondo le modalità stabilite dall'Accordo di partenariato 2014-2020, adottato con la decisione della Commissione europea del 29 ottobre 2014.
I requisiti della condizionalità ex ante che, al momento della sottoscrizione dell'accordo di partenariato, risultavano parzialmente soddisfatti sono stati oggetto di azioni correttive specifiche esplicitate nell'accordo medesimo e declinate nei singoli Piani e programmi nazionali e regionali.
Nell'ambito degli impegni assunti per il rispetto della condizionalità ex ante, l'Accordo di partenariato 2014-2020 ha previsto, per la tematica 6.1— "Risorse idriche", tra le azioni a carico delle Regioni, l'adozione a livello regionale delle linee guida nazionali applicabili al Feasr per la definizione di modalità e criteri omogenei di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per uso irriguo al fine di promuovere l'impiego di misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati sia per l'autoconsumo.
L' impegno è stato declinato nel Capitolo 5 del Programma di sviluppo rurale (Psr) 2014-2020 e il termine per la sua attuazione è fissato al 31 dicembre 2016. Il completo adempimento da parte della Regione delle azioni contenute nel Psr per la tematica 6.1— "Risorse Idriche" rappresenta requisito indispensabile per l'utilizzo delle risorse comunitarie messe a disposizione dalla programmazione 2014-2020 relative alle risorse idriche previste dalla misura 5.2 a livello nazionale.
2 Definizioni
Ai fini di una più chiara ed efficace applicazione dei presenti criteri, si formulano di seguito le seguenti definizioni, ferma restando l'applicazione delle definizioni contenute nelle Linee guida di cui al decreto del Mipaaf del 31 luglio 2015, nel Regio decreto n. 1775 dell'11 dicembre 1933 e nella Parte III del Dlgs 152/2006.
Corpo idrico superficiale significativo
Un elemento distinto e significativo di acque superficiali individuato ai sensi dell'allegato 3 alla parte III del Dlgs 152/06 che conseguentemente è monitorato e classificato al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.
Corpo idrico superficiale non significativo
Ogni altro elemento appartenente al reticolo idrografico regionale di cui all'articolo91, comma 1-bis della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18.
Corpi idrici in condizione di criticità
Sono "in condizione di criticità":
— i corpi idrici superficiali significativi in stato ecologico o chimico inferiore a buono;
— i corpi idrici superficiali significativi e non significativi aventi impatto cumulato potenzialmente rilevante secondo il criterio del Metodo ERA o di altre metodologie definite a livello di distretto idrografico;
— i corpi idrici sotterranei in stato quantitativo scadente;
— i corpi idrici sotterranei soggetti ad intrusione salina;
— i corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell'articolo 92 del Dlgs 152/2006;
— i corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e zone vulnerabili alla desertificazione istituite ai sensi dell'articolo 93 del Dlgs 152/2006;
— i corpi idrici ricadenti nelle zone di protezione istituite ai sensi dell'articolo 94 del Dlgs 152/2006;
— i corpi idrici ricadenti in aree protette e siti Natura 2000.
Metodo ERA (Esclusione, Repulsione, Attrazione)
La metodologia, definita nel paragrafo 5 dell'elaborato "Misure Individuali" del Piano di tutela delle acque ai fini della valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche, come previsto all'articolo 37 delle Norme di attuazione del Piani di tutela delle acque.
Prelievi irrigui
I volumi prelevati a fini irrigui.
Restituzione
Per restituzione si intende sia il punto di recapito finale in cui l'acqua dopo, essere stata utilizzata, viene restituita al reticolo superficiale, sia il relativo volume restituito.
Restituzione puntuale
La restituzione che concentra in un punto specifico l'acqua restituita al corpo idrico.
Restituzioni distribuite o rilasci
La perdita distribuita lungo la rete di distribuzione che confluisce in falda, rilevante per entità ai fini del ravvenamento del corpo idrico sotterraneo su cui insiste.
Rilasci irrigui alla circolazione sotterranea
I volumi a fini irrigui che filtrano nel sottosuolo sia per infiltrazione dalla rete di canali non rivestiti, sia dalla percolazione di parte degli apporti irrigui applicati al campo.
Scala di deflusso
La relazione tra il livello e la portata di un corso d'acqua superficiale che viene determinata interpolando misure contemporanee di portata e livello per diversi regimi di portata. Nel caso di alvei naturali, deve essere aggiornata ad ogni evento di piena in modo da tenere conto degli effetti dovuti a variazioni, anche locali, della morfologia dell'alveo.
Siral
Sistema informativo regionale ambientale della Liguria.
Stima
Il sistema di misura indiretto atto alla valutazione dei volumi d'acqua derivati.
3 Obblighi di quantificazione dei prelievi e delle restituzioni
Al fine di perseguire gli obiettivi di cui in premessa, è necessario conoscere sia la portata massima derivabile, sia l'andamento temporale dei prelievi, ovvero la portata media derivata in intervalli temporali congrui alla valutazione dell'impatto ambientale. Pertanto, per tutti i prelievi, indipendentemente dalla loro entità devono essere esplicitate le portate massima e media di cui sopra.
Al fini dell'aggiornamento del bilancio idrico, come previsto dall'articolo 95 del Dlgs 152/2006 è necessaria la valutazione delle restituzioni per tutti prelievi il cui contributo al bilancio idrico è ritenuto significativo, come meglio specificato al paragrafo 5.
3.1 Prelievi maggiori o uguali a 2 l/s
L'articolo 33 delle Norme di attuazione del Piano di tutela delle acque ha sancito l'obbligatorietà dell'installazione di misuratori di portata effettivamente prelevata per ciascun punto di prelievo senza alcuna distinzione in relazione all'uso. Nei prelievi sono ricompresi anche gli attingimenti.
3.2 Prelievi inferiori a 2 l/s
L'articolo 33 delle Norme di attuazione del Piano di tutela delle acque ha altresì previsto, per i prelievi corrispondenti a portate inferiori a 2 l/s, la possibilità, in luogo dell'installazione dei misuratori di portata, di procedere ad una stima dei volumi d'acqua derivati.
La stima può essere utilizzata, in sostituzione della misura diretta, in uno dei seguenti casi:
· il prelievo insiste su un corpo idrico in condizione di non criticità;
· il prelievo insiste su un corpo idrico in condizione di criticità, ma il suo impatto, cumulato con le altre derivazioni insistenti sul medesimo corpo idrico, non è significativo dal punto di vista quantitativo. La valutazione dell'impatto è effettuata in base al metodo ERA o con altre metodologie definite a livello di distretto idrografico.
Le relative modalità di stima sono definite in base agli usi nel paragrafo 7.
Nel caso in cui non ci sia una misura diretta delle portate prelevate, l'impatto della derivazione ai fini dell'applicazione del metodo ERA o di altre metodologie definite a livello di distretto idrografico, deve essere valutato in base alla portata massima di concessione.
Per le derivazioni esistenti alla data di entrata in vigore del Piano di tutela delle acque, alimentate da più prese, è possibile cumulare la misura dell'acqua derivata in un unico punto di misura in luogo della misurazione per ciascun punto di prelievo, (comma 2 dell'articolo 33 delle Norme di attuazione del Piano di tutela delle acque).
Condizione vincolante per l'applicazione del comma 2 dell'articolo 33 delle Norme di attuazione del Piano di tutela delle acque è la dimostrata insostenibilità tecnica e/o economica dell'installazione di misuratori per ciascuna presa, fermo restando che i prelievi siano quantificati integralmente e rimangano altresì distinte le componenti derivanti dalla superficie rispetto a quelle del sottosuolo nonché i contributi di bacini idrografici differenti.
4 Metodi di misura
I misuratori si distinguono in tre tipologie:
1. Misuratori volumetrici, ovvero misuratori integrali del flusso d'acqua prelevata che restituiscono il conteggio progressivo, o il valore del volume cumulato dell'acqua prelevata;
2. Misuratori di flusso, ovvero che restituiscono il valore istantaneo del flusso o la sua media in una finestra temporale minima prestabilita e determinata dalle caratteristiche tecniche dello strumento;
3. Misuratori di livello, ovvero che restituiscono il valore istantaneo del livello idrico o la sua media in una finestra temporale minima prestabilita e determinata dalle caratteristiche tecniche dello strumento e necessitano della determinazione della scala di deflusso per la valutazione della portata.
La prima tipologia è idonea per le derivazioni che, data l'esiguità dei prelievi rispetto alla risorsa idrica disponibile, non necessitano di essere rilevate in continuo. Per tali derivazioni sono sufficienti letture periodiche dello strumento di misura per quantificare i volumi totali prelevati in un idoneo arco di tempo.
La seconda e la terza tipologia sono idonee per misure in continuo dei prelievi e si rendono necessarie laddove la portata derivata è significativa, in base al metodo ERA o ad altre metodologie definite a livello di distretto idrografico, rispetto alla risorsa idrica disponibile.
La tipologia e le caratteristiche del dispositivo di misura installato, la sua posizione e modalità di installazione, devono essere comunicati alla Regione, in quanto autorità concedente ai sensi della Lr 15/2015, ai fini del rilascio, rinnovo dei titoli abilitativi al prelievo.
5 Modalità di misura e periodicità di trasmissione dei dati
Le modalità di misurazione dei volumi prelevati e restituiti nonché la periodicità di trasmissione dei dati misurati dipendono dalle seguenti condizioni:
a. classe della portata media derivata:
— bassa, se la portata media derivata è inferiore a 2 l/s;
— medio bassa, se la portata media derivata è pari o superiore a 2 l/s e inferiore ai 10 l/s;
— medio alta, se la portata media derivata è pari o superiore a 10 l/s e inferiore ai 100 l/s;
— alta, se la portata media derivata è pari o superiore a 100 l/s.
b. stato del corpo idrico:
— in condizione di non criticità;
— in condizione di criticità.
5.1.1 Prelievi di classe bassa
Per le derivazioni insistenti su corpi idrici in condizione di non criticità, la portata media concessa costituisce stima delle portate derivate. I parametri necessari alla stima sono definiti in base all'uso di cui al paragrafo 7 dei presenti Criteri.
Nel caso di derivazioni insistenti su corpi idrici in condizione di criticità può chiedere, in base alla valutazione della valutazione dell'impatto cumulato con le altre derivazioni, l'installazione di misuratori della portata derivata o, in caso di comprovate difficoltà tecniche, la valutazione indiretta dei volumi prelevati. I metodi di stima sono definiti al paragrafo 7.
Ove prevista, la misura è, di norma, eseguita con misuratori volumetrici (tipo 1) ed il contatore deve misurare tutta l'acqua derivata. La periodicità delle letture è stabilita dall'Autorità concedente e può variare da un minimo di 2 letture annuali ad un massimo 12 letture annuali, intervallate in modo da rilevare il volume complessivo derivato nei periodi di utilizzo, le variazioni stagionali di utilizzo e le esigenze determinate dalle specifiche criticità ambientali.
Nel caso in cui sia prevista la misura delle portate prelevate, i dati devono essere trasmessi dal concessionario all'autorità concedente annualmente.
Nel caso in cui non sia previsto il misuratore di portata, la stima dei volumi prelevati, valutata in base al paragrafo 7, è effettuata all'atto della concessione. Se il fabbisogno rimane invariato non è necessario trasmettere i valori dei parametri di stima in quanto l'onere di trasmissione si intende assolto con quanto comunicato e verificato ai fini del rilascio della concessione.
Diversamente, fermo restando la portata massima derivabile, nel caso di variazioni nei parametri di stima tali da determinare una variazione della portata media derivata superiore al 30%, i nuovi parametri devono essere preventivamente comunicati all'Autorità concedente.
5.1.2 Prelievi di classe medio bassa
Per derivazioni insistenti su corpi idrici in condizione di non criticità il misuratore deve essere idoneo almeno alla valutazione del volume cumulato mensile.
Nel caso di derivazioni insistenti su un corpo idrico in condizione di criticità l'Autorità concedente può imporre, se ritenuto necessario, una valutazione del volume derivato su base giornaliera.
I dati devono essere trasmessi dal concessionario all'autorità concedente annualmente.
Le restituzioni non hanno l'obbligo di misura, ma devono essere almeno stimate e la loro valutazione, salvo modifiche agli impianti, determinata in fase di concessione in relazione ai prelievi ed alla stagionalità, se rilevante. Il concessionario deve aggiornare la stima se modifiche impiantistiche determinano una variazione superiore al 10%.
5.1.3 Prelievi di classe medio alta
Per derivazioni insistenti su corpi idrici in condizione di non criticità, il misuratore deve essere idoneo almeno alla valutazione del volume cumulato mensile.
I dati devono essere trasmessi dal concessionario all'Autorità concedente con cadenza almeno annuale
Nel caso di derivazioni insistenti su un corpo idrico in condizione di criticità, il misuratore deve essere idoneo almeno alla valutazione del volume cumulato giornaliero e la frequenza di trasmissione del dato può essere maggiore di quella prevista per i corpi idrici in condizione di non criticità se ritenuto necessario per una migliore valutazione del possibile impatto della derivazione sul corpo idrico.
Le restituzioni non hanno l'obbligo di misura, ma devono essere almeno stimate e la loro valutazione, salvo modifiche agli impianti, determinata in fase di concessione in relazione ai prelievi ed alla stagionalità, se rilevante. Il concessionario deve aggiornare la stima se modifiche impiantistiche determinano una variazione superiore al 10%.
Per le derivazioni ad uso irriguo superiori a 50 l/s la trasmissione dei dati deve anche rispettare quanto previsto dal paragrafo 9.1.
5.1.4 Prelievi di classe alta
Per i prelievi superiori a 100 l/s la misura deve essere sempre in continuo e dotata di registratore in grado di restituire almeno i valori di portata media, minima e massima giornaliera.
In presenza di dimostrate incompatibilità tecniche e/o economiche all'installazione dei misuratori in continuo, e se l'impatto della derivazione, valutato sulla base del metodo ERA o di altre metodologie definite a livello di distretto idrografico, risulti non significativo, possono essere misurati solo i valori cumulati mensili anziché quelli giornalieri.
Le restituzioni, ove esistenti, devono essere misurate con la stessa risoluzione della derivazione.
Le misure devono essere trasmesse almeno annualmente all'autorità concedente. La frequenza di trasmissione del dato può essere maggiore se ritenuto necessario per una migliore valutazione del possibile impatto della derivazione sul corpo idrico.
Per l'uso irriguo la trasmissione dei dati deve inoltre rispettare quanto previsto dal paragrafo 9.1.
Nel caso in cui l'Autorità di Distretto lo disponga, verrà richiesta la trasmissione in tempo reale ai sistemi di monitoraggio di suddette Autorità dei dati relativi ai prelievi ritenuti rilevanti rispetto alla gestione sostenibile della risorsa, di cui ai Piani di gestione distrettuali delle acque, ai Piani del bilancio idrico ed in ogni caso in situazioni di criticità idriche ricorrenti, codificate in modo oggettivo dagli indicatori elaborati dagli Osservatori sugli utilizzi idrici costituiti a livello distrettuale e rispetto alla gestione delle crisi idriche.
6 Manutenzione e controllo della strumentazione
La strumentazione installata ai fini della misurazione dei prelievi e delle restituzioni:
— deve essere mantenuta in efficienza al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;
— deve essere resa accessibile al controllo da parte dell'ente concedente.
In caso di interruzione della misurazione, per guasto della strumentazione o fermi ai dispositivi di misura per interventi di manutenzione, che duri più di 5 giorni lavorativi, i soggetti che effettuano prelievi superiori ai 10 l/s devono darne comunicazione tempestiva all'ente concedente.
Per tutte le derivazioni per cui è obbligatoria la misura delle portate derivate o restituite, se, nell'anno solare, il misuratore non funziona per più del 30% della durata del periodo di derivazione è fatto obbligo di fornire la stima della portata derivata, ed i parametri da cui questa è derivata, con la stessa risoluzione del dato misurato, per tutto il periodo di malfunzionamento.
La regolazione dei periodi di guasto/fermo e delle modalità di gestione del dispositivo di misura deve essere definita dall'Autorità concedente all'atto del rinnovo, cessione o variazione del titolo concessorio.
7 Metodi di stima
Nel caso di prelievi corrispondenti a portate inferiori a 2 l/s, è possibile, in luogo dell'installazione di strumentazioni di misurazione diretta, procedere alla stima dei volumi d'acqua derivati.
Come specificato nel paragrafo 3 la stima per prelievi inferiori a 2 l/s è ammissibile nei seguenti casi:
— il prelievo insiste su un corpo idrico in condizione di non criticità;
— il prelievo insiste su un corpo idrico in condizione di criticità, ma il suo impatto, cumulato con le altre derivazioni insistenti sul medesimo corpo idrico, non è significativo dal punto di vista quantitativo.
Per le concessioni esistenti, nelle more dell'obbligo d'installazione degli strumenti di misura, secondo quanto riportato al paragrafo 5, al fine di valutare l'impatto delle derivazioni sul bilancio idrico, devono essere fornite le stime della portata prelevate. La stima deve essere basata su uno o più dei seguenti fattori oggettivi:
— la conformazione delle opere di presa;
— le caratteristiche delle reti di adduzione e distribuzione;
— le esigenze idriche dell'utente finale.
In particolare, al fine di garantire che l'impatto massimo della derivazione sia contenuto, deve essere determinata, in base alle caratteristiche dell'opera o dell'impianto di presa, una portata massima derivabile.
7.1 Uso irriguo
Il metodo di stima dei volumi irrigui adottato per prelievi, utilizzi e restituzioni, sia per irrigazione collettiva che per l'auto approvvigionamento, si riferisce al documento tecnico "Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)" predisposto dal tavolo permanente di cui all'articolo 3 del Dm 31 luglio 2015 e approvato il 1° agosto 2016.
Come previsto dalle Linee guida ministeriali, per l'irrigazione collettiva la stima dei prelievi è in capo agli Enti irrigui mentre per gli auto-approvvigionamenti è in capo alla Regione.
Per la stima dei volumi prelevati e utilizzati per l'irrigazione collettiva si procede come specificato in seguito:
a. i prelievi sono stimati in base alla tipologia di presa e/o di impianto di prelievo con i seguenti metodi:
nel caso di canale di presa superficiale o da sorgente a pelo libero o tramite dreni la portata derivata è da assumersi pari alla portata massima derivabile valutata in base alla geometria dell'opera di presa e del primo tratto di canale di derivazione;
nel caso di prelievi da acque sotterranee la stima deve essere eseguita in base alle caratteristiche dell'impianto di estrazione, ovvero alla prevalenza, portata e ore di funzionamento delle pompe;
b. i volumi utilizzati sono stimati equiparandoli ai fabbisogni irrigui dove per fabbisogno irriguo si intende "l'apporto idrico artificiale che è teoricamente necessario fornire alla coltura per mantenere l'evapotraspirazione al regime potenziale". La metodologia di base per la stima dell'evapotraspirazione è quella codificata dalla Fao (Food and Agricultural Organization) — "Crop evapotranspiration — Guidelines for computing crop water requirements — Irrigation and drainage Paper 56" ed in particolare saranno utilizzati i seguenti strumenti:
sistemi di consiglio irriguo, opportunamente calibrati sulla metodologia Fao 56 e che tengano in considerazione l'efficienza dalla testa del distretto irriguo al campo;
modello Fao Cropwat (http://www.fao.org/nr/water/infores_databases_cropwat.html).
Per la stima delle restituzioni, in assenza di misurazione diretta, è possibile stimarle con buona approssimazione, con riferimento all'intera stagione irrigua, come differenza tra il volume al distretto (misurato o stimato a partire dal volume misurato alla fonte) e i fabbisogni al campo (stimati secondo le metodologie di cui al precedente punto b). Per la stima dei volumi utilizzati in auto-approvvigionamento si fa riferimento alla metodologia già individuata al precedente punto b, che prevede la stima dei volumi utilizzati tramite il calcolo dei fabbisogni irrigui. Per applicare tali strumenti in caso di auto-approvvigionamento, occorre sostituire al distretto irriguo le aree irrigate dal corpo idrico oggetto di concessione.
La stima è operata dagli uffici competenti in materia di agricoltura della Regione, sulla base dei dati disponibili nell'archivio dei dati ambientali inerenti le concessioni a derivare di cui al paragrafo 8 (eventualmente integrati per quanto riguarda l'uso del suolo da quelli presenti in altre fonti qualificate quali Sian, Istat, Crea), che trasmetteranno il dato dei prelievi da auto-approvvigionamento aggregato per comune e corpo idrico, utilizzando come unità minima di rilevamento i confini comunali, salvo casi specifici dovuti a peculiarità territoriali che impediscano l'aggregazione dei dati come indicato, da definire in coordinamento con il Crea.
7.2 Uso potabile
La stima dei volumi prelevati deve essere fatta in base al quantitativo d'acqua erogato ed alle perdite della rete di distribuzione, valutate secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 99 del 8 gennaio 1997 "Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature".
Nel caso in cui le perdite non siano state stimate, la portata prelevata è da considerarsi pari alla portata massima derivabile e deve essere valutata in base alla struttura dell'opera di presa e dei dispositivi di prelievo.
7.1 Uso industriale
La stima dei volumi prelevati deve essere fatta in base ad uno dei seguenti metodi:
a) in base alla misura dell'acqua effettivamente utilizzata nella produzione, se misurata, maggiorata da una stima delle perdite nella rete di adduzione motivata in ragione della tipologia dell'impianto di adduzione stesso;
b) se l'acqua è prelevata da falda, in base alle caratteristiche dell'impianto di sollevamento ed all'effettivo numero di ore di prelievo;
c) assumendola pari alla portata massima derivabile dall'opera di presa.
7.3 Uso per irrigazione di attrezzature sportive e aree destinate a verde pubblico
Per la stima delle portate derivate per l'irrigazione di attrezzature sportive e aree destinate a verde pubblico si adottano gli stessi criteri delle derivazioni irrigue o è assunta pari alla portata massima derivabile dall'opera di presa.
7.4 Uso idroelettrico
La portata derivata è stimata pari alla massima portata derivabile e deve essere valutata in base alla struttura dell'opera di presa e dei dispositivi di prelievo. Se i dispositivi di impianto sono atti ad inibire la derivazione in caso di fermo impianto, il quantitativo può essere ridotto proporzionalmente ai periodi di fermo impianto.
7.5 Uso igienico e assimilati
Per l'uso igienico e assimilati la portata viene stimata in ragione di 200 l/giorno per ogni 25 m2 di superficie lorda abitabile o essere pari alla portata massima derivabile dall'opera di presa.
8 Adeguamento concessioni esistenti
L'adeguamento temporale delle concessioni esistenti è attuato secondo le modalità di seguito riportate senza alcuna distinzione in relazione all'uso, essendo assunti in linea generale criteri coincidenti o più cautelativi per l'uso irriguo nel rispetto delle precedentemente richiamate Linee guida ministeriali.
8.1 Prelievi di classe bassa
Le concessioni esistenti, che hanno prelievi inferiori a 2 l/s, devono essere aggiornate alle metodologie di misura o stima all'atto del rinnovo, cessione o variazioni della concessione.
8.2 Prelievi di classe medio bassa
Le concessioni esistenti, che derivano una portata media compresa tra i 2 l/s ed i 10 l/s, devono essere aggiornate alle metodologie di misura entro cinque anni dall'approvazione dei presenti criteri.
Nelle more dell'installazione dei misuratori, per derivazioni insistenti su corpi idrici in condizioni di criticità devono essere fornite annualmente all'Autorità concedente le stime di portata derivata, valutate secondo quanto riportato al paragrafo 7.
La stima della portata ed i relativi parametri di base impiegati per tale determinazione devono essere trasmessi con le stesse modalità e periodicità definite per la misure di portata di cui al paragrafo 5.
8.3 Prelievi di classe medio alta
Le concessioni esistenti che derivano una portata media pari o superiore a 10 l/s e inferiori a 100 l/s devono essere aggiornate alle metodologie di misura entro tre anni dall'approvazione dei presenti criteri.
Nelle more dell'installazione dei misuratori dovranno essere fornite annualmente le stime di portata derivata valutate in base a quanto specificato nei paragrafi 7.
8.4 Prelievi di classe alta
Per le concessioni esistenti di portata media superiore o pari a 100 l/s l'installazione del misuratore deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore dei presenti criteri.
Nel caso in cui l'Autorità di distretto lo disponga, verrà richiesta la trasmissione in tempo reale ai sistemi di monitoraggio di suddette Autorità dei dati relativi ai prelievi ritenuti rilevanti rispetto alla gestione sostenibile della risorsa, di cui ai Piani di gestione distrettuali delle acque ed al Piano del bilancio idrico dei Distretti, e rispetto alla gestione delle crisi idriche.
L'adeguamento dovrà avvenire entro un anno dalla richiesta.
9 Banca dati delle misure e delle stime dei prelievi
La Regione Liguria utilizza il Siral ai fini dell'archivio dei dati ambientali inerenti le concessioni a derivare ed in particolare:
— localizzazione dei punti di presa;
— localizzazione dei punti di restituzione;
— misure o stime delle portate derivate;
— misure o stime delle portare restituite.
L'inserimento dei dati di localizzazione dei punti di presa e restituzione avviene automaticamente nel Siral in quanto integrato con gli strumenti informatici di gestione del procedimento di rilascio delle concessioni a derivare della Regione Liguria.
Nelle more dell'adeguamento del Siral alla ricezione diretta dei dati di misura e di stima dal concessionario, i dati sulle portate trasmessi dal concessionario vengono, per tutte le derivazioni superiori a 10 l/s, condivise dall'autorità concedente tramite l'inserimento nel Siral del dato trasmesso, tramite interfaccia integrata con gli strumenti informatici di gestione del procedimento di rilascio delle concessioni a derivare della Regione Liguria.
Al fine di facilitare l'inserimento dei dati nel Sirial, il concessionario di derivazioni superiori a 10 l/s, nelle more dell'inserimento diretto dei dati, deve trasmettere i dati di misura sia su supporto cartaceo che digitale con un formato che verrà concordato con l'autorità concedente.
I dati di misura e stima saranno utilizzati per attività di verifica, controllo e pianificazione e verranno resi pubblici solo in forma aggregata.
9.1 Modalità e tempistiche di rilevazione e trasmissione dei dati al Sigrian
I dati relativi al monitoraggio dei volumi prelevati ed utilizzati ad uso irriguo, per prelievi medi uguali o superiori a 50 l/s, devono essere rilevati periodicamente e trasmessi al Sigrian.
9.1.1 Modalità ed elementi del monitoraggio irriguo
Oltre alle fonti di approvvigionamento e relativi volumi prelevati, devono essere monitorati anche i seguenti elementi:
a) punti di consegna (aziendale e/o distretto irriguo) e relativi volumi utilizzati;
b) nodi di restituzione al reticolo idrografico con riferimento al corpo idrico recettore;
c) rilasci alla circolazione idrica sotterranea.
Per l'irrigazione collettiva, gli Enti irrigui rilevano e inseriscono nel sistema Sigrian le informazioni previste come stabilito al punto 3.1 delle Linee guida e la Regione lo valida.
Per l'auto-approvvigionamento, la Regione valida e trasmette al Sigrian le informazioni come stabilito al punto 3.1 delle Linee guida dopo aver verificato la congruità del formato del dato prima della trasmissione.
Gli Enti irrigui e la Regione, entro 12 mesi dall'approvazione del presente atto, provvedono ad aggiornare/integrare in Sigrian le informazioni relative agli elementi del monitoraggio.
9.1.2 Tempistiche per la trasmissione dei dati
Per l'irrigazione collettiva gli Enti irrigui trasmettono al Sigrian i dati di volume, misurati o stimati, secondo la cadenza temporale fissata dalle Linee guida:
per portate medie prelevate pari o superiori ai 1000 l/s viene inserito il dato di volume prelevato a livello mensile, durante la stagione irrigua, da trasmettere entro il decimo giorno del mese successivo;
per portate medie superiori ai 50 l/s ed inferiori ai 1000 l/s viene inserito il dato di volume prelevato due volte durante la stagione irrigua;
in caso di concessioni ad uso plurimo vanno indicati anche i volumi prelevati per altri usi, una volta all'anno, a fine anno;
i volumi utilizzati devono essere trasmessi una sola volta, a fine stagione irrigua. Il dato di volume utilizzato durante la stagione irrigua (anche come somma dei volumi a livello comiziale/aziendale) è riferito alla testa del distretto (anche come somma dei volumi a livello comiziale/aziendale). Eventuali altri dati collegati vanno rilevati, ove possibile, e inviati stagionalmente (colture primaverili — estive e colture autunno — vernine);
i volumi restituiti devono essere trasmessi una volta all'anno a fine stagione irrigua. In caso di presenza di più punti di restituzione su uno stesso schema irriguo, può essere trasmesso al Sigrian il dato complessivo di volume restituito per l'intero schema; ·
i rilasci devono essere comunicati una volta all'anno a fine stagione irrigua. I valori dei rilasci, stimati secondo le modalità di cui al punto 7.1 vengono associati a specifici nodi opportunamente individuati sullo stesso schema irriguo.
Per quanto riguarda l'auto-approvvigionamento, la Regione, anche avvalendosi dell'archivio dei dati ambientali inerenti le concessioni a derivare, trasmette al Sigrian, una volta l'anno a fine anno, i dati relativi ai volumi idrici prelevati/utilizzati, previa aggregazione per comune, per corpo idrico, per uso (irriguo e promiscuo irriguo) e per presenza o meno i misuratori. Per ogni aggregazione verrà indicata la presenza o meno di misuratori e l'incidenza percentuale del volume misurato sul totale aggregato (stima+misura).
La comunicazione contiene l'evidenza di eventuali periodi di mancato funzionamento dei misuratori.